Nel 2013, l’art. 7bis della legge 99/2013 aveva già introdotto la possibilità di operare la regolarizzazione degli associati in partecipazione in tutti quei casi in cui i rapporti, pur stipulati secondo le regole fissate dal codice civile tra gli articoli 2549 e 2555, presentavano, per il loro svolgimento, elementi tipici della subordinazione.
Tale sanatoria aveva una scadenza fissata al 30 settembre; i termini sono stati posticipati poichè i precedenti, molto stretti, non avevano permesso a molte imprese di sfruttare la possibilità offerta.
La procedura di regolarizzazione può quindi svolgersi con piena efficacia entro il 31 marzo 2014.
Entro il 31 luglio 2014 dovrà poi essere inviata all’INPS tutta la documentazione comprensiva, ovviamente, del pagamento dei contributi dovuto alla Gestione Separata, a titolo di sanatoria.
1) accordo sindacale stipulato a livello locale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ove vengono individuati i lavoratori oggetto della possibile sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla stipula;
2) accordo individuale con i singoli lavoratori, con le procedure previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c., con il quale vengono sanate le eventuali pendenze economiche riferite agli intercorsi rapporti di lavoro;
3) assunzione dei singoli lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale: la norma impone un periodo minimo di divieto di licenziamento pari a sei mesi, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’assunzione può essere effettuata anche con rapporto di apprendistato, ricorrendone le condizioni soggettive legate all’età del lavoratore: in tal caso resta confermata la contribuzione di favore tipica dell’istituto per un triennio (quattro anni in caso di trasformazione del rapporto dopo la fine della fase formativa);
4) pagamento alle gestione separata dell’INPS di un contributo pari al 5% della quota a carico dell’associato per il periodo di rapporto in associazione trascorso e, in ogni caso, per non più di sei mesi.
Nel contratto di associazione in partecipazione la contribuzione pari al 27,72% di quanto erogato è al 55% a carico dell’associante ed al 45% a carico dell’associato.
La somma da versare per un massimo di sei mesi si presenta quindi conveniente, atteso che su un compenso di 1.000 euro, l’importo è pari a poco più di 37 euro;