venerdì 17 gennaio 2014

IRRETROATTIVITA' DEL NUOVO ART.18 DELLA L. 300/1970

La L. 92/2012, tra le varie modifiche apportate a suo tempo a diversi istituti lavoristici, ha previsto che in taluni casi il reintegro del lavoratore licenziato venga sostituito da una forma di tutela indennitaria.

E' ad esempio il caso in cui il Giudice del lavoro accerti che il licenziamento si basi su fatti in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo (prevista una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) o, ancora, il caso di licenziamento che violi le disposizioni in tema di procedura conciliativa o procedura disciplinare o di assenza del requisito della motivazione (prevista una indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).

La Corte di Cassazione con sentenza 9 gennaio 2014, n. 301 ha chiarito che la disciplina del nuovo art.18 non può avere valore retroattivo, non applicandosi ai licenziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore delle riforma Fornero.