E' ad esempio il caso in cui il Giudice del lavoro accerti che il licenziamento si basi su fatti in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo (prevista una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) o, ancora, il caso di licenziamento che violi le disposizioni in tema di procedura conciliativa o procedura disciplinare o di assenza del requisito della motivazione (prevista una indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
La Corte di Cassazione con sentenza 9 gennaio 2014, n. 301 ha chiarito che la disciplina del nuovo art.18 non può avere valore retroattivo, non applicandosi ai licenziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore delle riforma Fornero.