venerdì 9 maggio 2014

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER IL RECUPERO DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL' ART. 1 DEL D.L.66/2014 (riduzione cuneo fiscale)

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di  cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il codice tributo  “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. 

In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. 

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 48/E del 7/5/2014