venerdì 1 agosto 2014

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI: NIENTE ULTIMA RATA SENZA DICHIARAZIONE

Come noto l’ASPI è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricoli e viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Essa spetta in presenza di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, descritti chiaramente sulla seguente pagina del sito internet dell’ INPS Indennità di disoccupazione ASpI .


Sulla medesima pagina sono indicate le modalità per la presentazione della domanda, i termini di decorrenza della prestazione, cosa e quanto spetta e cosa succede nel caso il fruitore della prestazione trovi una nuova occupazione o avvii una attività autonoma durante il periodo di erogazione della prestazione.

Quello che invece non viene indicato è che l’ultima tranche di indennità non viene pagata automaticamente ma è necessario il compimento di una azione da parte dell’avente diritto, in assenza del quale resta sospeso il saldo del dovuto.
Un esempio.
Il sig. Rossi presenta, con le modalità previste, la domanda di erogazione della prestazione che gli viene riconosciuta per una durata di 8 mesi (30 giorni x 8 = 240 giorni) con decorrenza, poniamo, dal 11 ottobre 2013.
L’INPS effettua i seguenti pagamenti:

nel mese di ottobre per il periodo 11.10 – 15.10 = 5 giorni
nel mese di novembre per il periodo 16.10 – 31.10 = 16 giorni
nel mese di dicembre per il periodo 1.11 – 30.11 = 30 giorni
nel mese di gennaio per il periodo 1.12 – 31.12 = 30 giorni
nel mese di febbraio per il periodo 1.1 – 31.1 = 30 giorni
nel mese di marzo per il periodo 1.2 – 28.2 = 28 giorni
nel mese di aprile per il periodo 1.3 – 31.3 = 30 giorni
nel mese di maggio per il periodo 1.4 – 30.4 = 30 giorni
nel mese di giugno per il periodo 1.5 – 12.5 = 11 giorni

In totale quindi liquida con 9 pagamenti 210 giorni di ASPI a copertura di un periodo di 7 mesi.


Durante tale periodo il sig. Rossi non riceve alcuna comunicazione, e, a meno che non sia in grado di accedere con il PIN personale alla propria posizione previdenziale sul portale INPS, non può verificare i periodi di riferimento dei pagamenti.
Se, e non è detto che ciò succeda…, il sig. Rossi riesce a fare un po di conti e realizza che manca “qualcosa” per saldare quanto è suo diritto ricevere deve rivolgersi all’INPS, personalmente, con posta elettronica certificata o anche utilizzando il servizio INPSRisponde, e verrà informato, con sua sorpresa, che:


 “al termine del periodo indennizzabile per ottenere il pagamento dell’ultimo mese (30 giorni) della prestazione di ASPI è facoltà dell’utente compilare e presentare il modello ASPI-com sr137, per prevenire qualunque sospensione della sua prestazione, indicando che non si è mai rioccupato fino alla fine del periodo di disoccupazione. Tale circostanza potrà essere indicata nello spazio riservato alle comunicazioni generiche”

perché il citato modulo, utilizzato normalmente per comunicare la ripresa dell’attività lavorativa, non contiene, al momento, tra le voci da barrare quanto oggetto della dichiarazione.
Il portale INPS non prevede ancora la trasmissione telematica del modello sr137 e quindi questo dovrà essere stampato, compilato, firmato e consegnato all’INPS di persona o con PEC.
Sul portale è invece presente la procedura telematica di trasmissione del modello DS-56bis cod. SR04 che fa però riferimento non all’ASPI ma alla precedente Indennità di Disoccupazione e con il quale è possibile fare la dichiarazione di permanenza dello stato di disoccupazione; tale procedura può essere utilizzata solo da chi possiede un PIN dispositivo per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto e francamente non sappiamo se possa essere considerata ancora valida riferendosi ad una prestazione di sostegno del reddito diversa dall’ASPI.
Nel dubbio consiglieremmo il sig. Rossi di utilizzare entrambi moduli sopra indicati.

E’ implicito che il cittadino potrà comunque saltare il primo passaggio (rivolgersi all’Istituto per sentirsi rispondere che deve inviare la dichiarazione) e inviare subito il modulo sr137; resta però consigliabile, date le numerose novità procedurali che negli ultimi periodi hanno interessato l’Istituto, un contatto preventivo per farsi confermare la giustezza della modalità operativa (senza voler parlare inoltre di interruzione della prescrizione…)
Una volta ricevuta questa dichiarazione l’INPS procederà in un paio di settimane con la disposizione del pagamento dell’ultima rata di prestazione a sostegno del reddito; nell’esempio sopra sviluppato sarà saldato quindi:

nel mese successivo a quello della dichiarazione per il periodo 13.5 – 11.6 =
 30 giorni

completando quindi il totale atteso dei 240 giorni di indennità (si ricorda che nei conteggi di tutte le prestazioni l’INPS considera sempre 1 mese = 30 giorni).

Ultima nota per evitare dubbi: dopo i primi sei mesi di erogazione, l’importo dell’assegno diminuisce all’85% del totale pagato nei mesi precedenti.