giovedì 2 ottobre 2014

FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE INPS: UN NUOVO CONTRIBUTO A CARICO DI LAVORATORI E AZIENDE

La Circolare INPS 100 del 2.9.2014 stabilisce che dal mese di settembre 2014 si comincerà a pagare il contributo sul Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni. Tale situazione riguarda le imprese con oltre 15 dipendenti.
Il contributo ammonta ad un complessivo 0,50% della retribuzione imponibile e sarà a carico sia dell’azienda che del lavoratore.

L'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

In pratica il Fondo di solidarietà residuale è stato introdotto per i dipendenti delle aziende che non sono coperte dalla Cassa (come ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti) come strumento di tutela in caso di sospensione dell'attività lavorativa, prevista tuttavia per una durata più breve di quella della CIG, tre mesi, prorogabili in via eccezionale fino a 9.

Questo fondo che andrà a sostituire le prestazione erogate con la Cassa integrazione in deroga (per la quale, in via di eliminazione a fine 2016, non sono previsti contributi da aziende e lavoratori) si finanzia con un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Il contributo avrebbe dovuto essere versato dall'inizio del 2014 ma le modalità di versamento sono state precisate solo recentemente.
Sulla busta paga di questo mese dovrebbero quindi essere trattenuti gli arretrati da gennaio 2014, mese da cui decorre l’obbligo contributivo.

L’INPS ha comunicato con Messaggio n. 6897 dell’8.9.2014 che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

E' previsto inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.