Tali prestazioni, in presenza dei presupposti che richiameremo tra poco, vengono assoggettate ex lege alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, salva prova contraria a carico del committente.
La presunzione che si tratti di lavoro parasubordinato e non di lavoro autonomo scatta quando in sede di verifica ispettiva emergano almeno due dei seguenti presupposti:
- la collaborazione col medesimo committente ha durata complessiva superiore a 240 giorni (8 mesi) all’anno per due anni consecutivi;
- il compenso derivante da tale prestazione costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore e derivati da prestazioni autonome nell’arco di due anni solari consecutivi;
- il lavoratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente.
Le presunzioni suindicate tuttavia non si applicano qualora la prestazione sia effettuata nell’esercizio dell’attività professionale per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale (albo, ruolo, registro, ecc.).
Essendo tale normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e avendo quindi gli Ispettori a disposizione i 2 anni civili (2013 e 2014) idonei al controllo dei primi due presupposti (durata e corrispettivo), dal 1° gennaio 2015 inizieranno le verifiche ispettive circa la genuinità dei rapporti autonomi instaurati con possessori di partita IVA.
Il Ministero comunque sottolinea che l’eventuale disconoscimento del rapporto autonomo potrà avvenire anche in assenza delle presunzioni suindicate, qualora il personale ispettivo evidenzi la sussistenza dei criteri “ordinari” di qualificazione ed i relativi indici sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato.