martedì 9 dicembre 2014

IL “JOBS ACT” PUNTO PER PUNTO

Dopo l’approvazione in Senato del 3 dicembre il “jobs acts” assume il suo carattere definitivo.
In attesa della emanazione dei decreti attuativi, che regoleranno specificamente la riforma, riportiamo di seguito i punti chiave della normativa.

Contratto a tutele crescenti: per le nuove assunzioni è previsto un contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti in base all’anzianità di servizio. Esso comporta l’esclusione del reintegro del lavoratore nel posto di lavoro per i licenziamenti economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto al reintegro ai licenziamenti nulli e discriminatori, oltre che a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.

Collaborazioni a progetto (Co.co.pro.): è previsto il progressivo superamento delle collaborazioni a progetto. Contratto a tutele crescenti, apprendistato e contratti a termine saranno le nuove forme prevalenti di contratto di lavoro.

Demansionamento: viene introdotta una nuova disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuate sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale. È possibile, dunque, individuare nuovi limiti alla modifica dell’inquadramento. 
Il contratto collettivo, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria può individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte dalla lettera della norma su citate.

Verifica a distanza: si apre all’uso delle telecamere o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro che oggi sono espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori, contemperando le esigenze produttive dell’impresa con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore.

Salario minimo: si introduce, in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nei settori che non sono regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Indennità di maternità: si prevede l’introduzione dell’indennità di maternità per tutte le donne lavoratrici e il diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all’assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A ciò si aggiunge la previsione di norme specifiche per favorire la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita familiare.

Cassa integrazione guadagni: l’accesso alla Cig viene subordinato all’esaurimento dell’utilizzo di contratti di solidarietà. Si punta, inoltre, alla riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie (ora all’1,9% della retribuzione) con la rimodulazione delle stesse tra i settori, in funzione dell’effettivo impiego.
Si dispone, infine, l’eliminazione del ricorso alla medesima per i dipendenti nel caso in cui l’attività aziendale (o una sua parte) venga cessata definitivamente e non esistano concrete possibilità di proseguimento .

Politiche attive: viene prevista l’istituzione un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome. L’Agenzia coordinerà le attività dei CPI (centri per l’impiego) e avrà competenza gestionale per l’erogazione dell’ASPI.

ASPI: è destinato a diventare ammortizzatore sociale universale e ad estendersi anche alle categorie oggi non tutelate, quali i co.co.pro., fino al loro esaurimento.