mercoledì 21 maggio 2014

ACCONTO IMU 2014: LE NUOVE DISPOSIZIONI

Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’IMU.

Dal 2014 l’IMU è divenuta la componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale - che si compone di IMU, TASI e TARI -  dovuta dal possessore di immobili; l’istituzione della IUC tuttavia ha lasciato invariata la disciplina dell’IMU.
Diverse sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014: in particolare dal periodo di imposta 2014 sono esentati dal suo pagamento gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di lusso).
Si ricorda che per il 2013 le rate erano state semplicemente abolite.
Presupposto dell’IMU è dunque il possesso dell’immobile.

Viene prevista espressamente l’esclusione per:
- abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (al massimo una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7
- fabbricati costruiti o ristrutturati e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e se non locati
- fabbricati rurali strumentali.

Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e le loro pertinenze sono soggette ad IMU e godono di una detrazione di 200 € che il singolo comune può variare in aumento fino all’eventuale azzeramento dell’imposta.
Non è più prevista l’ulteriore detrazione di 50 € per ciascun figlio minore di anni 26 convivente.

Vi sono poi alcune situazioni che prevedono l’assimilazione all’abitazione principale, stabilite dalla legge o deliberate dai singoli comuni.
È assimilato all’abitazione principale, per legge, l’immobile:

  1. appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
  3. assegnato all’ex coniuge (casa coniugale) a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio
  4. non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia militari, dipendente delle Forze di polizia civili, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
È assimilato all’abitazione principale, se deliberato dal Comune, l’immobile:

  1. posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, purchè non locato, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, purchè non locato
  2. concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale.
L’assimilazione opera alternativamente:
- per la sola quota di rendita fino a € 500;

- se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE ≤ € 15.000 annui;
e si applica limitatamente ad un solo immobile.
La base imponibile IMU è pari al valore dell’immobile calcolato applicando alla rendita catastale risultante all’inizio del periodo d’imposta i moltiplicatori stabiliti in relazione a ciascuna categoria catastale:


La base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica il c.d. criterio contabile. In tal caso il valore è pari all’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con Decreto Ministeriale.

Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i limiti indicati di seguito:


Le delibere comunali, affinchè abbiano efficacia per l’anno in corso, devono essere pubblicate entro il 28.10 sul sito www.finanze.it.

L’IMU è versata generalmente in due rate:

- ACCONTO entro il 16.6. Ai fini dell’acconto l’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; pertanto non ha rilevanza la delibera pubblicata per l’anno in corso prima del 16.6. L’acconto è generalmente pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
- SALDO entro il 16.12. Si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul predetto sito entro il 28.10; in mancanza si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.
È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione il 16.6 applicando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso. Tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni fino ad ottobre.
Il versamento è effettuato con il mod. F24 utilizzando i codici elencati di seguito:


Nel mod. F24, l’IMU è indicata con arrotondamento all’euro.

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

venerdì 9 maggio 2014

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER IL RECUPERO DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL' ART. 1 DEL D.L.66/2014 (riduzione cuneo fiscale)

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di  cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il codice tributo  “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. 

In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. 

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 48/E del 7/5/2014



giovedì 8 maggio 2014

NUOVA PUBBLICAZIONE SUL TEMA DELLA MATERNITA'

IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI - Diritti, benefici e disciplina economico previdenziale

E' disponibile da oggi questo breve testo che tratta la disciplina della maternità e della paternità nell'ordinamento giuslavoristico italiano.

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martedì 29 aprile 2014

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI

La riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati viene realizzata, in base a quanto stabilito dall'art. 1 del D.L. 66/2014, con il riconoscimento di un credito di imposta di importo pari a 640 euro per i possessori, nell'ambito delle categorie sopra citate, di redditi complessivi fino a 24.000 euro e di importo decrescente per i possessori di redditi tra i 24.000 e i 26.000 euro.
Il riconoscimento del credito avviene da parte dei sostituti di imposta in via automatica senza necessità di richiesta esplicita da parte del beneficiario e viene attribuito dagli stessi ripartendo il totale sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.
Il credito è riconosciuto per il 2014.
I presupposti per la sussistenza del diritto al credito di imposta sono i seguenti:
- tipologia di reddito prodotto: redditi da lavoro dipendente ex art. 49 comma 1 del TUIR - D.P.R. 917/1986 e redditi ad esso assimilati ex art. 50 comma 1 del medesimo testo di legge (es. compensi dei soci lavoratori di cooperativa, compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs 124/1993);
- sussistenza di una imposta a debito dopo l'applicazione delle detrazioni per lavoro di cui all'art. 13 del TUIR. Non rileva se l'imposta netta sia azzerata da altri tipi di detrazione come ad esempio quella per carichi familiari ex art. 12 del TUIR;
- entità del reddito complessivo riferito al 2014, considerato al netto del reddito prodotto dalla proprietà dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Come sopra indicato è compito dei sostituti di imposta erogare il bonus in via automatica: ciò comporta che il credito spettante dovrà da questi essere riconosciuto in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta, ripartito fra le mensilità scadenti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione.
La data naturale sarà quindi il mese di maggio 2014, ma qualora ciò non fosse possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalla retribuzione del mese di giugno 2014 ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito tra le retribuzioni del 2014 ( es.: erogazione dal mese di maggio --> 640 euro : 8 mesi; erogazione dal mese di giugno --> 640 euro : 7 mesi).
I sostituti di imposta dovranno verificare la spettanza del credito ed il relativo importo in base alla previsione del reddito 2014 e delle relative detrazioni.
Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno ed in particolare al numero di giorni lavorati nel 2014; il calcolo va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili ad ogni tipologia di reddito interessata.
Il sostituto di imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l'ammontare complessivo delle ritenute applicate nel periodo di paga (IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive su premi di produttività o contributi di solidarietà). In caso di incapienza che non consenta l'erogazione nello stesso periodo di paga del credito a tutti i percipienti aventi diritto potrà utilizzare per la differenza i contributi previdenziali trattenuti e dovuti per lo stesso periodo. Tale ammontare sarà poi scomputato dall'INPS dall'ammontare delle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
L'importo del credito riconosciuto sarà indicato nel CUD e gli importi non versati dovranno essere indicati dal sostituto di imposta nel modello 770.
Gli aventi diritto al credito che percepiscono la remunerazione da soggetti non sostituti di imposta, o coloro che hanno diritto al credito in virtù di un rapporto di lavoro già cessato nel corso del corrente anno e si trovano attualmente privi di sostituto di imposta, potranno richiedere il credito in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, sia come credito di imposta che a conguaglio dell'imposta dovuta, con le modalità che verranno specificate.
I percettori di un credito non spettante (es. reddito a fine 2014 superiore a 26.000 euro) o superiore a quanto spettante dovranno restituire quanto percepito in sede di dichiarazione dei redditi.
Il credito non concorre alla formazione di reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e delle addizionali regionali e comunali e non essendo retribuzione non incide sul calcolo dell'imponibile IRAP.

Agenzia delle Entrate - Circolare 8/E del 28.4.2014

venerdì 18 aprile 2014

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA COMMERCIANTI SENZA DIPENDENTI

Le imprese commerciali composte da un singolo titolare senza dipendenti spesso vedono richiedersi il DURC come vincolo per l’iscrizione al registro dei fornitori o al pagamento della fornitura.
I commercianti che non occupano dipendenti non sono tenuti a presentare tale documento; tuttavia fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli competono come ditta individuale), possono richiedere una attestazione da cui si evinca che non hanno in carico personale dipendente e che la loro posizione contributiva personale risulta regolare.
L’ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere all’iscrizione al registro fornitori o  alla liquidazione di quanto dovuto.
Non essendo soggetto titolare di una posizione INAIL, il commerciante senza dipendenti non può effettuare la richiesta in forma telematica utilizzando la procedura prevista dal sito www.sportellounicoprevidenziale.it .
Dovrà pertanto, personalmente o tramite intermediario delegato, inoltrare richiesta all’INPS utilizzando il proprio Cassetto Previdenziale.
Il documento sarà poi restituito dall'Istituto tramite Cassetto Previdenziale o inviato all’indirizzo del richiedente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nell’ambito delle imprese artigiane la presentazione del DURC può essere obbligatoria anche per i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti, ma non in tutti i casi.
In dettaglio:
     - azienda artigiana a conduzione familiare senza dipendenti (anche se opera con familiari in qualità di collaboratori iscritti alla Gestione autonoma degli artigiani): non ha obbligo del DURC, ma solo l’obbligo di dimostrare l’idoneità tecnico-amministrativa in caso di partecipazione a bandi o altri casi in cui è richiesto il DURC
    - azienda artigiana con dipendenti e familiari in qualità di collaboratori iscritti alla gestione autonoma degli artigiani: obbligo di dimostrare la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti e ai collaboratori familiari;
   - azienda artigiana con dipendenti: sia ditta individuale che attività in forma societaria, ha obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.

Le aziende del settore agricolo che intendono accedere a benefici e sovvenzioni per i quali è richiesto il DURC, possono richiedere l’attestato specifico del settore (DURC-AGR.CAU) ma a partire dai contributi versati per prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006 e solo se l’impresa agricola ha assunto manodopera dipendente.
I coltivatori diretti non sono destinatari di DURC.