La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Dal dettato della citata normativa, può evincersi che le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, v. INPS circc. n. 97/2003, 142/2012, 44/2013, ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Ciò premesso, non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma 1 ed il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare.
Ministero del Lavoro - Interpello 29/2013
Rassegna delle principali notizie in materia di legislazione lavoristica, sociale e fiscale
martedì 29 ottobre 2013
martedì 22 ottobre 2013
INAIL: ISCRIZIONI CON RIATTIVAZIONE DEL CODICE DITTA
L'INAIL, con la nota n. 6262 del 14 ottobre 2013, comunica le modalità previste dall'Istituto per le iscrizioni con "riattivazione" del codice ditta.
Al fine di mantenere l'unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l'Istituto mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla "riattivazione" dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.
Al fine di mantenere l'unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l'Istituto mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla "riattivazione" dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.
venerdì 11 ottobre 2013
NON ENTRA NEL PERIODO DI COMPORTO LA MALATTIA "CAUSATA" DAL DATORE DI LAVORO
Con sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente assente per malattia provocata dall'azione di mobbing che il datore di lavoro esercita nei suoi confronti con sanzioni disciplinari spropositate, richiami ingiustificati e visite fiscali "a raffica".
La Suprema Corte sottolinea come, in casi del genere, il licenziamento non possa essere efficace qualora l'assenza sia "imputabile alla responsabilità del datore di lavoro" e nemmeno se l'assenza del lavoratore per malattia supera il periodo di comporto.
La Suprema Corte sottolinea come, in casi del genere, il licenziamento non possa essere efficace qualora l'assenza sia "imputabile alla responsabilità del datore di lavoro" e nemmeno se l'assenza del lavoratore per malattia supera il periodo di comporto.
giovedì 10 ottobre 2013
LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUI NUOVI "STOP & GO" DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota prot. n. 31/0005426 del 4 ottobre 2013, con la quale risponde ad alcuni quesiti pervenuti in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.
In particolare, il Ministero è intervenuto sulla validità della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata ordinaria dell'intervallo tra contatti di 60 e 90 giorni. Questi accordi vanno contestualizzati nel quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012), che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli tra contratti a termine. Oggi, viceversa, gli accordi risultano superati dal più recente intervento normativo (Legge n. 99/2013) che ha ridotto lo "stop and go" a 10 e 20 giorni.
Gli accordi stipulati invece a decorrere dalla entrata in vigore della nuova normativa potranno prevedere una riduzione o un azzeramento dei predetti termini di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti normativi nei confronti di tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dei citati accordi.
(fonte Ministero del Lavoro)
In particolare, il Ministero è intervenuto sulla validità della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata ordinaria dell'intervallo tra contatti di 60 e 90 giorni. Questi accordi vanno contestualizzati nel quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012), che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli tra contratti a termine. Oggi, viceversa, gli accordi risultano superati dal più recente intervento normativo (Legge n. 99/2013) che ha ridotto lo "stop and go" a 10 e 20 giorni.
Gli accordi stipulati invece a decorrere dalla entrata in vigore della nuova normativa potranno prevedere una riduzione o un azzeramento dei predetti termini di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti normativi nei confronti di tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dei citati accordi.
(fonte Ministero del Lavoro)
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