giovedì 9 gennaio 2014

CONTRIBUTO UNA TANTUM LICENZIAMENTO: AUMENTO DAL 1 GENNAIO 2014 DEL "TICKET" INPS RELATIVO AI LICENZIAMENTI

Il contributo massimo a carico dei datori di lavoro in caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, seguendo la rivalutazione del massimale ASpI del 1,1%, passa da 483,80 € a 489,12 € per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni).
Ne deriva che il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.467 €.

Il contributo una tantum è stato introdotto dalla L. 92/2012 all'art. 2, comma 31 e successivamente stabilito dalla legge di stabilità 2013 nella misura del 41% del massimale ASpI in ragione d'anno per un massimo di tre anni; esso è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, e quindi in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro produca in capo al lavoratore il diritto teorico al trattamento ASpI, indipendentemente dalla effettiva percezione della stessa.
Restano escluse le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
- risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015).

(fonte: ItaliaOggi del 6 gennaio 2014)