giovedì 2 gennaio 2014

LEGGE STABILITA' 2014: I PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

La L. 147/2013 – Legge di stabilità 2014 –contiene alcuni provvedimenti da cui deduciamo l’intenzione del legislatore a incentivare maggiormente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro caratterizzati da precarietà.

DEDUZIONE IRAP
Il comma 132 prevede che le imprese che incrementano la base occupazionale, rispetto all’anno precedente, con assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 2014, ad una particolare deduzione sulla base imponibile IRAP.
L’importo deducibile, nel limite massimo di 15.000 euro a persona, spetta per l’anno di assunzione e per i due anni successivi.
Nel calcolo della entità numerica del personale va computato anche il numero di quello delle società collegate o controllate ex art. 2359 c.c
Il risparmio effettivo sull’IRAP è pari a 585 euro per tre anni.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI CONTRATTI A TERMINE
Il comma 135 interviene invece sul recupero della contribuzione aggiuntiva prevista dalla L. 92/2012 per i contratti a tempo determinato.
Tale norma infatti istituì, con alcune eccezioni (contratti a carattere sostitutivo, stagionali, apprendistato - che, peraltro, fatta salvo l’apprendistato in cicli stagionali del settore del turismo, è un contratto a tempo indeterminato - e di quelli nei quali parte del rapporto è una Pubblica Amministrazione), un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato, pari all’1,40%, destinato a finanziare l’AspI.
L’art. 2, comma 30, in particolare aveva previsto che in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potesse recuperare gli ultimi sei mesi di contribuzione aggiuntiva.
Ora, in caso di trasformazione, il datore di lavoro potrà recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.
La disciplina introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate nell’arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in  vigore la vecchia disposizione.
E’, in ogni caso, auspicabile a riguardo di quest'ultima osservazione, un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

CONTINUITA’ DI SERVIZIO NEI CALL CENTER
La disposizione del comma 22 è destinata a quelle aziende che gestiscono call center e che hanno stabilizzato i lavoratori usufruendo della procedura prevista dall’art. 1, comma 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006 e che sono ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
Per l’anno 2014 viene riconosciuto un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione imponibile previdenziale mensile  per ciascun lavoratore stabilizzato per un massimo di 12 mesi. L’incentivo, usufruibile attraverso conguaglio, ha un limite di 200 euro al mese per ogni dipendente interessato, mentre per l’azienda non può superare i 3 milioni di euro e il 33% dei contributi pagati nel periodo successivo al 1° gennaio 2014.
Le modalità attuative saranno stabilite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con Decreto ministeriale concertato tra il Dicastero del Lavoro e quello dell’ Economia, previo interpello degli organi comunitari per verificare la compatibilità con le disposizioni europee sugli aiuti di Stato.