L'Istituto ha pubblicato il 6 febbraio la circolare 20 per l'aggiornamento dei minimali giornalieri e dei valori necessari al corretto calcolo della contribuzione.
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere calcolata su imponibili giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
In particolare la retribuzione da considerare ai fini contributivi va determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori:
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld = € 500,88
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) = € 47,58
Rapporti di lavoro a tempo parziale:
€ 47,58 x 6 / 40 = € 7,14
Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva dell'1%:
Sull'eccedenza rispetto alla prima fascia di retribuzione pensionabile annua = € 46.031,00
Importo mensilizzato = € 3.836,00
(n.b.:ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione)
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile:
Massimale annuo della base contributiva = € 100.123,00
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa = € 5,29
Fringe benefit (tetto) = € 258,23
Indennità di trasferta intera Italia = € 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia = € 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia = € 15,49
Indennità di trasferta intera estero = € 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero = € 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero = € 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) = € 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) = € 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) = € 2.065,83
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria:
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria = € 2.082,08
INPS - Circolare 20/2014