Le imprese commerciali
composte da un singolo titolare senza dipendenti spesso
vedono richiedersi il DURC come vincolo per l’iscrizione al registro dei
fornitori o al pagamento della fornitura.
I commercianti che non
occupano dipendenti non sono tenuti a presentare tale documento; tuttavia fatta salva la propria posizione
regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli
competono come ditta individuale), possono
richiedere una attestazione da cui si evinca che non hanno in carico personale
dipendente e che la loro posizione contributiva personale risulta regolare.
L’ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti
tale documentazione, può tranquillamente procedere all’iscrizione al registro fornitori o alla liquidazione di quanto dovuto.

Dovrà pertanto,
personalmente o tramite intermediario delegato, inoltrare richiesta all’INPS utilizzando
il proprio Cassetto Previdenziale.
Il documento sarà poi
restituito dall'Istituto tramite Cassetto Previdenziale o inviato all’indirizzo del
richiedente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nell’ambito delle imprese
artigiane la presentazione del DURC può essere obbligatoria anche per i
lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti, ma non in tutti i casi.
In dettaglio:
- azienda artigiana a conduzione
familiare senza dipendenti (anche se opera con familiari in qualità di
collaboratori iscritti alla Gestione autonoma degli artigiani): non ha obbligo del DURC, ma solo l’obbligo di dimostrare
l’idoneità tecnico-amministrativa in caso di partecipazione a bandi o altri
casi in cui è richiesto il DURC
- azienda artigiana con dipendenti
e familiari in qualità di collaboratori iscritti alla gestione autonoma degli
artigiani: obbligo di dimostrare
la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti e ai collaboratori familiari;
- azienda artigiana con dipendenti: sia ditta individuale che attività in forma societaria, ha obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.
Le aziende del settore agricolo che intendono accedere a benefici e
sovvenzioni per i quali è richiesto il DURC, possono richiedere l’attestato
specifico del settore (DURC-AGR.CAU) ma a partire dai contributi versati per
prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006 e solo se l’impresa
agricola ha assunto manodopera dipendente.
I coltivatori diretti non sono destinatari di DURC.