martedì 29 aprile 2014

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI

La riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati viene realizzata, in base a quanto stabilito dall'art. 1 del D.L. 66/2014, con il riconoscimento di un credito di imposta di importo pari a 640 euro per i possessori, nell'ambito delle categorie sopra citate, di redditi complessivi fino a 24.000 euro e di importo decrescente per i possessori di redditi tra i 24.000 e i 26.000 euro.
Il riconoscimento del credito avviene da parte dei sostituti di imposta in via automatica senza necessità di richiesta esplicita da parte del beneficiario e viene attribuito dagli stessi ripartendo il totale sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.
Il credito è riconosciuto per il 2014.
I presupposti per la sussistenza del diritto al credito di imposta sono i seguenti:
- tipologia di reddito prodotto: redditi da lavoro dipendente ex art. 49 comma 1 del TUIR - D.P.R. 917/1986 e redditi ad esso assimilati ex art. 50 comma 1 del medesimo testo di legge (es. compensi dei soci lavoratori di cooperativa, compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs 124/1993);
- sussistenza di una imposta a debito dopo l'applicazione delle detrazioni per lavoro di cui all'art. 13 del TUIR. Non rileva se l'imposta netta sia azzerata da altri tipi di detrazione come ad esempio quella per carichi familiari ex art. 12 del TUIR;
- entità del reddito complessivo riferito al 2014, considerato al netto del reddito prodotto dalla proprietà dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Come sopra indicato è compito dei sostituti di imposta erogare il bonus in via automatica: ciò comporta che il credito spettante dovrà da questi essere riconosciuto in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta, ripartito fra le mensilità scadenti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione.
La data naturale sarà quindi il mese di maggio 2014, ma qualora ciò non fosse possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalla retribuzione del mese di giugno 2014 ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito tra le retribuzioni del 2014 ( es.: erogazione dal mese di maggio --> 640 euro : 8 mesi; erogazione dal mese di giugno --> 640 euro : 7 mesi).
I sostituti di imposta dovranno verificare la spettanza del credito ed il relativo importo in base alla previsione del reddito 2014 e delle relative detrazioni.
Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno ed in particolare al numero di giorni lavorati nel 2014; il calcolo va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili ad ogni tipologia di reddito interessata.
Il sostituto di imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l'ammontare complessivo delle ritenute applicate nel periodo di paga (IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive su premi di produttività o contributi di solidarietà). In caso di incapienza che non consenta l'erogazione nello stesso periodo di paga del credito a tutti i percipienti aventi diritto potrà utilizzare per la differenza i contributi previdenziali trattenuti e dovuti per lo stesso periodo. Tale ammontare sarà poi scomputato dall'INPS dall'ammontare delle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
L'importo del credito riconosciuto sarà indicato nel CUD e gli importi non versati dovranno essere indicati dal sostituto di imposta nel modello 770.
Gli aventi diritto al credito che percepiscono la remunerazione da soggetti non sostituti di imposta, o coloro che hanno diritto al credito in virtù di un rapporto di lavoro già cessato nel corso del corrente anno e si trovano attualmente privi di sostituto di imposta, potranno richiedere il credito in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, sia come credito di imposta che a conguaglio dell'imposta dovuta, con le modalità che verranno specificate.
I percettori di un credito non spettante (es. reddito a fine 2014 superiore a 26.000 euro) o superiore a quanto spettante dovranno restituire quanto percepito in sede di dichiarazione dei redditi.
Il credito non concorre alla formazione di reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e delle addizionali regionali e comunali e non essendo retribuzione non incide sul calcolo dell'imponibile IRAP.

Agenzia delle Entrate - Circolare 8/E del 28.4.2014