Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’IMU.
Dal 2014 l’IMU è divenuta la componente patrimoniale della
nuova Imposta Unica Comunale - che si compone di IMU, TASI e TARI - dovuta dal possessore di immobili;
l’istituzione della IUC tuttavia ha lasciato invariata la disciplina dell’IMU.
Diverse sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità
2014: in particolare dal periodo di imposta 2014 sono esentati dal suo
pagamento gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli
immobili di lusso).
Si ricorda che per il 2013 le rate erano state semplicemente
abolite.
Presupposto dell’IMU è dunque il possesso dell’immobile.
Viene prevista espressamente l’esclusione per:
- abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (al
massimo una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7
- fabbricati costruiti o ristrutturati e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e se non
locati
- fabbricati rurali strumentali.
Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1,
A8 e A9) e le loro pertinenze sono soggette ad IMU e godono di una detrazione
di 200 € che il singolo comune può variare in aumento fino all’eventuale
azzeramento dell’imposta.
Non è più prevista l’ulteriore detrazione di 50 € per
ciascun figlio minore di anni 26 convivente.
Vi sono poi alcune situazioni che prevedono l’assimilazione
all’abitazione principale, stabilite dalla legge o deliberate dai singoli
comuni.
È
assimilato all’abitazione principale, per legge, l’immobile:
- appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
- assegnato all’ex coniuge (casa coniugale) a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio
- non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia militari, dipendente delle Forze di polizia civili, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
È assimilato
all’abitazione principale, se deliberato dal Comune, l’immobile:
- posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, purchè non locato, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, purchè non locato
- concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale.
- per la sola quota di rendita fino a € 500;
- se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un
ISEE ≤ € 15.000 annui;
e si applica limitatamente ad un solo immobile.
La
base imponibile IMU è pari al valore dell’immobile calcolato applicando alla
rendita catastale risultante all’inizio del periodo d’imposta i moltiplicatori
stabiliti in relazione a ciascuna categoria catastale:
La base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono
dette condizioni.
Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, si applica il c.d. criterio contabile.
In tal caso il valore è pari all’ammontare, al lordo delle quote di
ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno
di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con Decreto Ministeriale.
Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i limiti
indicati di seguito:
Le delibere comunali, affinchè abbiano efficacia per l’anno in
corso, devono essere pubblicate entro il 28.10 sul sito www.finanze.it.
L’IMU è versata generalmente in due rate:
- ACCONTO entro il 16.6. Ai fini dell’acconto l’imposta è
calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno
precedente; pertanto non ha rilevanza la delibera pubblicata per l’anno in
corso prima del 16.6. L’acconto è generalmente pari al 50% dell’imposta dovuta
per l’anno precedente.
- SALDO entro il 16.12. Si utilizzano le aliquote e detrazioni
dell’anno in corso, qualora pubblicate sul predetto sito entro il 28.10; in
mancanza si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il saldo
è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.
È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione il 16.6
applicando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso. Tale versamento non può
tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni fino
ad ottobre.
Il versamento è effettuato con il mod. F24 utilizzando i codici
elencati di seguito:
Nel mod. F24, l’IMU è indicata con arrotondamento all’euro.
L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel
Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a
12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.