mercoledì 21 maggio 2014

ACCONTO IMU 2014: LE NUOVE DISPOSIZIONI

Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’IMU.

Dal 2014 l’IMU è divenuta la componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale - che si compone di IMU, TASI e TARI -  dovuta dal possessore di immobili; l’istituzione della IUC tuttavia ha lasciato invariata la disciplina dell’IMU.
Diverse sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014: in particolare dal periodo di imposta 2014 sono esentati dal suo pagamento gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di lusso).
Si ricorda che per il 2013 le rate erano state semplicemente abolite.
Presupposto dell’IMU è dunque il possesso dell’immobile.

Viene prevista espressamente l’esclusione per:
- abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (al massimo una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7
- fabbricati costruiti o ristrutturati e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e se non locati
- fabbricati rurali strumentali.

Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e le loro pertinenze sono soggette ad IMU e godono di una detrazione di 200 € che il singolo comune può variare in aumento fino all’eventuale azzeramento dell’imposta.
Non è più prevista l’ulteriore detrazione di 50 € per ciascun figlio minore di anni 26 convivente.

Vi sono poi alcune situazioni che prevedono l’assimilazione all’abitazione principale, stabilite dalla legge o deliberate dai singoli comuni.
È assimilato all’abitazione principale, per legge, l’immobile:

  1. appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
  3. assegnato all’ex coniuge (casa coniugale) a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio
  4. non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia militari, dipendente delle Forze di polizia civili, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
È assimilato all’abitazione principale, se deliberato dal Comune, l’immobile:

  1. posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, purchè non locato, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, purchè non locato
  2. concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale.
L’assimilazione opera alternativamente:
- per la sola quota di rendita fino a € 500;

- se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE ≤ € 15.000 annui;
e si applica limitatamente ad un solo immobile.
La base imponibile IMU è pari al valore dell’immobile calcolato applicando alla rendita catastale risultante all’inizio del periodo d’imposta i moltiplicatori stabiliti in relazione a ciascuna categoria catastale:


La base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica il c.d. criterio contabile. In tal caso il valore è pari all’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con Decreto Ministeriale.

Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i limiti indicati di seguito:


Le delibere comunali, affinchè abbiano efficacia per l’anno in corso, devono essere pubblicate entro il 28.10 sul sito www.finanze.it.

L’IMU è versata generalmente in due rate:

- ACCONTO entro il 16.6. Ai fini dell’acconto l’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; pertanto non ha rilevanza la delibera pubblicata per l’anno in corso prima del 16.6. L’acconto è generalmente pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
- SALDO entro il 16.12. Si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul predetto sito entro il 28.10; in mancanza si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.
È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione il 16.6 applicando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso. Tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni fino ad ottobre.
Il versamento è effettuato con il mod. F24 utilizzando i codici elencati di seguito:


Nel mod. F24, l’IMU è indicata con arrotondamento all’euro.

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

venerdì 9 maggio 2014

ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER IL RECUPERO DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL' ART. 1 DEL D.L.66/2014 (riduzione cuneo fiscale)

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di  cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il codice tributo  “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. 

In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. 

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 48/E del 7/5/2014



giovedì 8 maggio 2014

NUOVA PUBBLICAZIONE SUL TEMA DELLA MATERNITA'

IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI - Diritti, benefici e disciplina economico previdenziale

E' disponibile da oggi questo breve testo che tratta la disciplina della maternità e della paternità nell'ordinamento giuslavoristico italiano.

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