martedì 30 dicembre 2014

REGIME DEI MINIMI O NUOVO REGIME FORFETARIO: COSA CONVIENE AL CONTRIBUENTE?

Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo regime forfetario che sostituirà il regime dei minimi previsto all'art. 27 del D.L. 98/2011.

All'interno della Legge di stabilità 2015 tuttavia è prevista espressamente una "clausola di salvaguardia" con la quale chi al 31 dicembre 2014 è in regime dei minimi potrà proseguire la sua permanenza in tale regime fino al termine del quinto anno fiscale dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età.
In questo periodo di transizione i due regimi fiscali semplificati coesisteranno e chi, appartenente al regime dei minimi, lo vorrà potrà transitare nel nuovo regime forfetario.

Ogni analisi di convenienza tra i due regimi deve essere valutata in base alle numerose variabili in gioco, come ad esempio il possesso di altri redditi, la posizione previdenziale, il valore dei beni strumentali, l'essere in fase di start up o meno.

In ogni caso sembra però potersi affermare che nella maggior parte dei casi e nel medio periodo il regime dei minimi sia maggiormente conveniente per il contribuente rispetto al nuovo regime forfetario.

Infatti l'aliquota di prelievo fiscale del 5% rispetto al 15% del nuovo sistema e soprattutto la possibilità che i soggetti in regime dei minimi possano chiudere i conti annuali in pareggio o anche in perdita fiscale rivestono notevole importanza nel formulare il giudizio di comparazione.

Solo nel caso di una start up che nei primi tre anni di attività riesca a contenere le spese entro valori molto bassi il sistema di calcolo della base imponibile previsto dal nuovo regime  sarà più vantaggioso per il contribuente.
Infatti il reddito determinato forfettariamente in base ai coefficienti di redditività fissi previsti dalla normativa viene ridotto ad un terzo nel primo triennio di attività.
Ancora, per i soli esercenti di una attività di impresa, ma non per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, il particolare regime previdenziale permetterà di non applicare il minimale contributivo delle gestioni IVS di artigiani e commercianti.

Al di fuori del caso delle start up però il regime dei minimi risulta essere assai più vantaggioso; la forfetizzazione del reddito e l'aliquota triplicata dell'imposta sostitutiva penalizzeranno il contribuente.

Da tenere poi in conto anche i nuovi limiti del volume di affari che consentono l'adozione del nuovo regime sostitutivo speciale, più bassi rispetto ai 30.000 euro annuali del regime dei minimi.