venerdì 23 gennaio 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO SULLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Il datore di lavoro che avesse in previsione una prossima assunzione di personale utilizzando un rapporto di lavoro a tempo determinato dovrebbe tenere in considerazione che la L. 190-2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto l’esonero contributivo per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che saranno instaurati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
La quota di esonero ammonta ad un massimo di 8.060 euro all’anno per gli anni 2015, 2016, 2017.
Le agevolazioni previste riguardano la sola quota contributiva a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) e, quasi certamente, saranno attivabili attraverso il sistema del conguaglio contributivo.

Le assunzioni che daranno origine all'esonero non sono possibili per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato o che sono stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate o anche correlate tra loro da rapporti interpersonali.
Potranno invece essere assunti ed essere qualificabili come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, una associazione in partecipazione, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA.
Un ulteriore incentivo alla costituzione di rapporti a tempo indeterminato sarà rappresentato dalla possibilità di scomputare dalla base di calcolo per l’IRAP le spese del personale sostenute per i contratti a tempo indeterminato.

Il contratto a tempo determinato continuerà invece ad essere sottoposto all’usuale contribuzione piena, con la maggiorazione dell’1,40%.
Con questa norma, unitamente al varo delle nuove regole sui licenziamenti "economici", il legislatore sta quindi facendo venir meno la convenienza dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, che hanno nel recente passato caratterizzato fortemente l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. 

Alla luce di questa situazione e in attesa dei chiarimenti operativi che l’INPS dovrà formulare entro la prima metà del mese di febbraio il datore potrà quindi valutare se:
- costituire subito un rapporto a tempo indeterminato o, in alternativa,
- avviare un rapporto a tempo determinato di durata minima (3/6 mesi ad esempio), che gli consentirà una più serena valutazione del lavoratore o della effettiva necessità della sua presenza nella organizzazione aziendale, a cui seguirà, eventualmente, il successivo contratto a tempo indeterminato, da costituire comunque entro il 2015, consentendogli quindi il vantaggio dell'esonero contributivo.
In questa seconda ipotesi, nel caso i fondi a disposizione per l’esonero contributivo fossero terminati o i chiarimenti operativi dell’Istituto mettessero in luce criticità 
al momento non note, nulla vieterebbe al datore di lavoro di rinnovare il contratto a tempo determinato, proseguendo quindi il rapporto di lavoro con la regolamentazione propria di questa fattispecie.

mercoledì 21 gennaio 2015

LA RIVALUTAZIONE 2014 DEL TFR SUBISCE L’EFFETTO DELLA DEFLAZIONE. MA CONVIENE FARSI LIQUIDARE MENSILMENTE NELLO STIPENDIO?

L'articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.
Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati diffuso ogni mese dall'Istat.
In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione.
Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500).
La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.


Confrontando l'indice ISTAT dicembre 2013 con quello a dicembre 2014 si è ottenuto un risultato pari a 0.
Pertanto il coefficiente di rivalutazione attuale ammonta a

75% di 0 + 1,50% = 1,50%

Nel dicembre 2013 l'indice fu pari al 1,922535 % e nel dicembre 2012 pari a 3,302885 %

Alla luce di ciò l'accantonamento della liquidazione presso il datore lavoro perde, in questa fase storico-economica, gran parte della sua componente di natura "finanziaria", tanto che ci si potrebbe lasciar tentare dalla possibilità, a partire dal prossimo 1 marzo per un periodo di tre anni fino al 30 giugno 2018, di farsi liquidare il Tfr in busta paga mensilmente, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
Va tuttavia ricordato che il Governo ha deciso di tassare la quota di Tfr in busta paga come se questa andasse a integrare lo stipendio e dunque applicando le aliquote Irpef ordinarie in luogo di quelle speciali e più favorevoli previste sulla liquidazione del Tfr o delle sue anticipazioni.
L'anticipo del Tfr in busta paga andrebbe pertanto a costituire sì una maggior e immediata liquidità, ma soprattutto un aggravio fiscale per i lavoratori dipendenti.

E allora?
La risposta ovviamente non può prescindere dalle singole situazioni economiche: se si ha bisogno di qualche decina di euro in più al mese ogni considerazione è superflua.
In caso contrario riteniamo che la risposta sia nel sondaggio della Confesercenti. Solo il 18% dei dipendenti privati italiani sceglierà di avere il Tfr in busta paga, a fronte del 67% che invece continuerà a lasciare accumulare il suo trattamento di fine rapporto nell'impresa in cui lavora.

Vox populi, vox dei...