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lunedì 9 febbraio 2015

NUOVE POSSIBILITA' PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilità 2015 riforma l'istituto del ravvedimento operoso.
Con l'entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.

Le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento.
In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un processo verbale di constatazione (Pvc) a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

La ratio del nuovo ravvedimento operoso, che ne consente l’utilizzo anche in caso di notifica di un Pvc, ha portato il legislatore all’abrogazione dell’istituto dell’acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate (non preceduti da Pvc o invito).
La Legge di Stabilità ha previsto comunque un periodo transitorio in cui, per esigenze di coordinamento, queste disposizioni resteranno in vigore. I commi 15 e 16 dell’articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 prevedono, infatti, che le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi con riferimento agli inviti al contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che per tutto il 2015 il contribuente al quale verrà consegnato un Pvc si troverà di fronte alla scelta se accettare integralmente le contestazioni (l’attuale adesione al Pvc, con sanzioni ridotte ad 1/6), oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso.

TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO

 SANZIONI



Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
 0,20%
giorno



Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento

1/10 del 30%



Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento / dal termine presentazione della dichiarazione periodica
1/9 del 30%



Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa

1/7 del 30%

Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa

1/6 del 30%


La sanzione sarà infine ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avverrà dopo la constatazione della violazione.

mercoledì 21 gennaio 2015

LA RIVALUTAZIONE 2014 DEL TFR SUBISCE L’EFFETTO DELLA DEFLAZIONE. MA CONVIENE FARSI LIQUIDARE MENSILMENTE NELLO STIPENDIO?

L'articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.
Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati diffuso ogni mese dall'Istat.
In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione.
Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500).
La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.


Confrontando l'indice ISTAT dicembre 2013 con quello a dicembre 2014 si è ottenuto un risultato pari a 0.
Pertanto il coefficiente di rivalutazione attuale ammonta a

75% di 0 + 1,50% = 1,50%

Nel dicembre 2013 l'indice fu pari al 1,922535 % e nel dicembre 2012 pari a 3,302885 %

Alla luce di ciò l'accantonamento della liquidazione presso il datore lavoro perde, in questa fase storico-economica, gran parte della sua componente di natura "finanziaria", tanto che ci si potrebbe lasciar tentare dalla possibilità, a partire dal prossimo 1 marzo per un periodo di tre anni fino al 30 giugno 2018, di farsi liquidare il Tfr in busta paga mensilmente, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
Va tuttavia ricordato che il Governo ha deciso di tassare la quota di Tfr in busta paga come se questa andasse a integrare lo stipendio e dunque applicando le aliquote Irpef ordinarie in luogo di quelle speciali e più favorevoli previste sulla liquidazione del Tfr o delle sue anticipazioni.
L'anticipo del Tfr in busta paga andrebbe pertanto a costituire sì una maggior e immediata liquidità, ma soprattutto un aggravio fiscale per i lavoratori dipendenti.

E allora?
La risposta ovviamente non può prescindere dalle singole situazioni economiche: se si ha bisogno di qualche decina di euro in più al mese ogni considerazione è superflua.
In caso contrario riteniamo che la risposta sia nel sondaggio della Confesercenti. Solo il 18% dei dipendenti privati italiani sceglierà di avere il Tfr in busta paga, a fronte del 67% che invece continuerà a lasciare accumulare il suo trattamento di fine rapporto nell'impresa in cui lavora.

Vox populi, vox dei...