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mercoledì 12 novembre 2014

UN DIPENDENTE IN MALATTIA USA LA MOTO? PER LA CASSAZIONE PUÒ ESSERE LICENZIATO

Il dipendente in malattia non può andare in giro in moto.
E se lo fa è giusto licenziarlo perché dimostra "scarsa attenzione alla propria salute", anche se la sua malattia non impedisce, in teoria, di adoperare un mezzo a due ruote.


Con una sentenza che ha ribaltato la decisione dei giudici di merito , la Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro, una Casa di cura, che aveva licenziato un medico dipendente part-time, che durante un periodo di malattia usava la moto per andare prima al mare e poi a dirigere un altro Centro sanitario privato.

Il medico motociclista era in malattia per una artrosi dell'anca ed è stato licenziato perché la casa di cura dove prestava servizio gli aveva contestato che il suo comportamento "comprometteva la guarigione" e dunque causava un danno all'azienda.
Al contrario, il dipendente sosteneva che i bagni di mare erano finalizzati al recupero funzionale, tesi sostanzialmente condivisa dalla Corte d'Appello.
I giudici avevano ammesso che effettivamente andare a fare un bagno non fosse "in contrasto con gli obblighi di cura e riposo in modo da compromettere la guarigione".

Di diverso avviso i giudici della sezione lavoro della Cassazione che, con la sentenza 9474, hanno annullato con rinvio la decisione di secondo grado.
Il nuovo processo che risolverà la questione dovrà però tenere conto delle osservazioni della Suprema Corte.
Se è vero che in assoluto non si può sostenere che un bagno in mare comprometta la guarigione di un'artrosi all'anca, ha riconosciuto la Cassazione, e che in astratto non può essere contestato il secondo lavoro ad un dipendente part-time, nel caso concreto le cose vanno valutate diversamente.
Anzitutto, dice la Corte, il fatto che il medico in malattia continuasse a lavorare per un'altra azienda dimostra che "lo stato di malattia non è assoluto" e pertanto "l'espletamento di un'altra attività costituisce violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona fede".
Per non parlare poi degli spostamenti con la moto: un comportamento che "denota una scarsa attenzione ai doveri di cura" e che di fatto ritarda la guarigione.

venerdì 17 gennaio 2014

IRRETROATTIVITA' DEL NUOVO ART.18 DELLA L. 300/1970

La L. 92/2012, tra le varie modifiche apportate a suo tempo a diversi istituti lavoristici, ha previsto che in taluni casi il reintegro del lavoratore licenziato venga sostituito da una forma di tutela indennitaria.

E' ad esempio il caso in cui il Giudice del lavoro accerti che il licenziamento si basi su fatti in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo (prevista una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) o, ancora, il caso di licenziamento che violi le disposizioni in tema di procedura conciliativa o procedura disciplinare o di assenza del requisito della motivazione (prevista una indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).

La Corte di Cassazione con sentenza 9 gennaio 2014, n. 301 ha chiarito che la disciplina del nuovo art.18 non può avere valore retroattivo, non applicandosi ai licenziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore delle riforma Fornero.

venerdì 11 ottobre 2013

NON ENTRA NEL PERIODO DI COMPORTO LA MALATTIA "CAUSATA" DAL DATORE DI LAVORO

Con sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente assente per malattia provocata dall'azione di mobbing che il datore di lavoro esercita nei suoi confronti con sanzioni disciplinari spropositate, richiami ingiustificati e visite fiscali "a raffica".
La Suprema Corte sottolinea come, in casi del genere, il licenziamento non possa essere efficace qualora l'assenza sia "imputabile alla responsabilità del datore di lavoro" e nemmeno se l'assenza del lavoratore per malattia supera il periodo di comporto.