giovedì 20 febbraio 2014

L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REQUISITI OGGETTIVI, OBBLIGHI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, FORMATIVI E AGEVOLAZIONI SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO

(Fabio Celvini - giugno 2013)

Il Codice civile introduce nel nostro ordinamento la fattispecie in esame inserendola nell’ambito della disciplina del lavoro subordinato.
Il contratto di apprendistato tuttavia, avendo una causa mista – scambio tra prestazione lavoro da un lato e scambio tra attività lavorativa e formazione professionale dall’altro – può a ragione ritenersi caratterizzato da importanti caratteristiche di specialità.
Il Codice civile con gli articoli 2131 e 2132 introduce i primi elementi fondanti, ovvero che la retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo in virtù del fatto che l’attività dell’apprendista all’interno dell’azienda deve avere contenuti formativi e non meramente produttivi, e che il datore di lavoro ha l’obbligo di permettere all’apprendista di formarsi e deve destinarlo solo ad attività attinenti alla specialità professionale per cui sta effettuando il tirocinio. L’art. 2134 stabilisce infine che laddove non derogata da norme specifiche, all’apprendistato deve applicarsi la disciplina del lavoro subordinato.
Il testo unico dell’apprendistato – D.Lgs 167/2011 – che ha riassunto e riformato la normativa precedente - definisce l’apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.
Le tre tipologie previste sono:
  1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale con cui possono essere assunti i giovani tra i 15 ed i 25 ani di età. Esso può essere utilizzato anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e la sua durata è in funzione della qualifica o del diploma da conseguire con il massimo di tre anni (quattro per artigianato).
  2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali ed è destinato ai giovani tra i 18 ed i 29 anni di età
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o universitario e per lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni è destinato ai giovani tra i 18 ed i 29 anni di età.
I soggetti che possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante – definito anche contratto di mestiere – sia nel settore privato che in quello pubblico, sono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. E’ tuttavia ammesso l’accesso all’apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo anno per i giovani già in possesso di una qualifica professionale. Lo scopo del contratto è consentire il raggiungimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze tecniche e professionali di base.
Gli accordi interconfederali e la contrattazione collettiva stabiliscono, anche in base all’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e la modalità di erogazione della formazione nonché la durata del contratto, che non può comunque essere inferiore a sei mesi (con l’eccezione di determinati casi di lavoro avente carattere di stagionalità) e superiore a tre anni (cinque per i profili caratterizzanti la figura dell’artigiano).
Per quanto riguarda la formazione, il datore di lavoro o la persona qualificata da lui delegata, devono provvedere a fornire all’apprendista la formazione secondo il programma e la modalità di attuazione previste. Le attività formativa e le competenze acquisite dall’apprendista devono essere registrate sul Libretto formativo del cittadino. In attesa che venga definito il modello del Libretto formativo, tale attività non è soggetta a particolari vincoli formali, ma è sufficiente che il datore di lavoro provveda a redigere ed aggiornare un documento in forma libera.
Qualora il datore di lavoro si renda colpevole della mancata attività di formazione o di un grave inadempimento dell’obbligo formativo dovrà corrispondere all’istituto previdenziale la differenza tra la minor contribuzione pagata e quella prevista per la qualifica da far raggiungere all’apprendista, maggiorata del 100%. Resta esclusa comunque la trasformazione del contratto in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolato dai seguenti principi generali:
  • Forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale che deve essere definito entro 30 giorni dall’assunzione; il contratto dovrà inoltre riportare l’eventuale qualifica che verrà acquisita al termine del percorso.
  • Divieto di stabilire forme di compenso a cottimo.
  • Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli al di sotto di quello spettante in base all’attività svolta da personale con la qualifica corrispondente a quella al conseguimento della quale è finalizzato l’apprendistato.
  • Divieto di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di apprendistato in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
  • Possibilità per le parti di recedere, con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Se nessuna della parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue sotto forma di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, il periodo di apprendistato si prolunga di tanti giorni quanti sono stati i giorni di assenza.
Il numero complessivo di apprendisti all’interno di una azienda deve rispettare determinati limiti a seconda della dimensione aziendale: nelle aziende con non più di 9 addetti il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate non può superare il 100%; in quelle con oltre 9 addetti il rapporto di 3 a 2 non può essere superato. Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze specializzate o ne ha in numero inferiore a tre non può assumere più di tre apprendisti.
L’assunzione di apprendisti è soggetta alla cosi detta “clausola di stabilità” : nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione deve essersi verificata la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato per almeno il 50% (30% per i 36 mesi successivi alla entrata in vigore della L. 92/2012) degli apprendisti, con esclusione dal computo dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. In assenza di tale situazione il datore di lavoro può assumere un solo apprendista; quelli assunti in violazione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La tutela assicurativa e previdenziale degli apprendisti prevede l’applicazione delle seguenti forme:
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • assicurazione contro le malattie
  • assicurazione invalidità e vecchiaia
  • maternità
  • assegni familiari
  • assicurazione sociale per l’impiego
L’assunzione dell’apprendista comporta per il datore di lavoro e per l’apprendista stesso una ridotta contribuzione previdenziale e assicurativa. L’apprendista versa contributi pari al 5,84% della retribuzione lorda. Per i datori di lavoro con organico superiore a 9 addetti l’aliquota è fissata nella misura del 10%; le imprese con organico fino a 9 addetti sono soggette all’aliquota del 1,5% per il primo anno di assunzione, 3% per il secondo e 10% per i seguenti. Per gli apprendisti assunti tra il 2012 ed il 2016 opera uno sgravio del 100% sui contributi dovuti.
Per effetto dell’estensione anche agli apprendisti dell’ASpI, sui datori di lavoro grava un ulteriore contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile.

Riferimenti Normativi
  • Codice civile art. 2130 / 2134
  • D.Lgs 167/2011
  • D.Lgs 273/2003
  • L. 92/2012

mercoledì 19 febbraio 2014

COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'INAIL informa con la circolare n.11 del 10.2.2014, che dal prossimo 15 febbraio le comunicazioni dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - i c.d. RLS -  dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto.

La comunicazione dovrà essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

La procedura "comunicazione dei nominativi Rls" consente di effettuare la prima 
comunicazione e le variazioni a seguito di nuove nomine o designazioni. 

Nella circolare sopra citata vengono descritte anche le modalità con cui  effettuare la denuncia nominativa dei soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani di cui all’art. 23 del Testo unico 1124/1965 e le comunicazioni relative ai Rls e Dna soci a mezzo con posta elettronica certificata, ammesse solo in caso di eccezionali e comprovati problemi tecnici al sistema informatico.

Il Contact center multicanale fornirà tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde 803.164  oppure attraverso il numero 06 164164.

INAIL - Circolare n.11 del 10.2.2014

martedì 11 febbraio 2014

AGGIORNAMENTO DEI MINIMALI GIORNALIERI DI RETRIBUZIONE PER IL 2014 E DEI VALORI PER IL CALCOLO DI TUTTE LE CONTRIBUZIONI DOVUTE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

L'Istituto ha pubblicato il 6 febbraio la circolare 20 per l'aggiornamento dei minimali giornalieri e dei valori necessari al corretto calcolo della contribuzione.

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere calcolata su imponibili giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare la retribuzione da considerare ai fini contributivi va determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori:

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld = € 500,88
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) = € 47,58

Rapporti di lavoro a tempo parziale:

€ 47,58 x 6 / 40 = € 7,14

Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva dell'1%:

Sull'eccedenza rispetto alla prima fascia di retribuzione pensionabile annua = € 46.031,00

Importo mensilizzato = € 3.836,00
(n.b.:ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione)

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile:

Massimale annuo della base contributiva = € 100.123,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa = € 5,29
Fringe benefit (tetto) = € 258,23
Indennità di trasferta intera Italia = € 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia = € 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia = € 15,49
Indennità di trasferta intera estero = € 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero = € 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero = € 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) = € 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) = € 4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto) = € 2.065,83

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria:

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria = € 2.082,08

INPS - Circolare 20/2014

venerdì 31 gennaio 2014

NUOVA CIRCOLARE INPS SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI 2014 DEI DATORI DI LAVORO

Con la Circolare n. 15 del 29.1.2014 l'Istituto ha fornito un riepilogo delle disposizioni in vigore nel 2014 e relative alla contribuzione ed alla materia del sostegno alla occupazione, applicabili ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

INPS - Circolare n. 15 del 29.1.2014

venerdì 24 gennaio 2014

LA SANATORIA DI EQUITALIA NON COMPRENDE I CONTRIBUTI RICHIESTI DA INPS E INAIL

L’operazione sanatoria per le cartelle di Equitalia riguarderà non solo i tributi erariali ma anche tributi come il bollo dell’auto e le multe per la violazione del codice della strada. Sono esclusi, invece, i debiti Inps e Inail. 
La scadenza è fissata per il 28 febbraio, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità.

I contribuenti morosi hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

Possono essere regolarizzate le imposte erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le tasse come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.

Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).