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venerdì 1 agosto 2014

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI: NIENTE ULTIMA RATA SENZA DICHIARAZIONE

Come noto l’ASPI è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricoli e viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Essa spetta in presenza di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, descritti chiaramente sulla seguente pagina del sito internet dell’ INPS Indennità di disoccupazione ASpI .


Sulla medesima pagina sono indicate le modalità per la presentazione della domanda, i termini di decorrenza della prestazione, cosa e quanto spetta e cosa succede nel caso il fruitore della prestazione trovi una nuova occupazione o avvii una attività autonoma durante il periodo di erogazione della prestazione.

Quello che invece non viene indicato è che l’ultima tranche di indennità non viene pagata automaticamente ma è necessario il compimento di una azione da parte dell’avente diritto, in assenza del quale resta sospeso il saldo del dovuto.
Un esempio.
Il sig. Rossi presenta, con le modalità previste, la domanda di erogazione della prestazione che gli viene riconosciuta per una durata di 8 mesi (30 giorni x 8 = 240 giorni) con decorrenza, poniamo, dal 11 ottobre 2013.
L’INPS effettua i seguenti pagamenti:

nel mese di ottobre per il periodo 11.10 – 15.10 = 5 giorni
nel mese di novembre per il periodo 16.10 – 31.10 = 16 giorni
nel mese di dicembre per il periodo 1.11 – 30.11 = 30 giorni
nel mese di gennaio per il periodo 1.12 – 31.12 = 30 giorni
nel mese di febbraio per il periodo 1.1 – 31.1 = 30 giorni
nel mese di marzo per il periodo 1.2 – 28.2 = 28 giorni
nel mese di aprile per il periodo 1.3 – 31.3 = 30 giorni
nel mese di maggio per il periodo 1.4 – 30.4 = 30 giorni
nel mese di giugno per il periodo 1.5 – 12.5 = 11 giorni

In totale quindi liquida con 9 pagamenti 210 giorni di ASPI a copertura di un periodo di 7 mesi.


Durante tale periodo il sig. Rossi non riceve alcuna comunicazione, e, a meno che non sia in grado di accedere con il PIN personale alla propria posizione previdenziale sul portale INPS, non può verificare i periodi di riferimento dei pagamenti.
Se, e non è detto che ciò succeda…, il sig. Rossi riesce a fare un po di conti e realizza che manca “qualcosa” per saldare quanto è suo diritto ricevere deve rivolgersi all’INPS, personalmente, con posta elettronica certificata o anche utilizzando il servizio INPSRisponde, e verrà informato, con sua sorpresa, che:


 “al termine del periodo indennizzabile per ottenere il pagamento dell’ultimo mese (30 giorni) della prestazione di ASPI è facoltà dell’utente compilare e presentare il modello ASPI-com sr137, per prevenire qualunque sospensione della sua prestazione, indicando che non si è mai rioccupato fino alla fine del periodo di disoccupazione. Tale circostanza potrà essere indicata nello spazio riservato alle comunicazioni generiche”

perché il citato modulo, utilizzato normalmente per comunicare la ripresa dell’attività lavorativa, non contiene, al momento, tra le voci da barrare quanto oggetto della dichiarazione.
Il portale INPS non prevede ancora la trasmissione telematica del modello sr137 e quindi questo dovrà essere stampato, compilato, firmato e consegnato all’INPS di persona o con PEC.
Sul portale è invece presente la procedura telematica di trasmissione del modello DS-56bis cod. SR04 che fa però riferimento non all’ASPI ma alla precedente Indennità di Disoccupazione e con il quale è possibile fare la dichiarazione di permanenza dello stato di disoccupazione; tale procedura può essere utilizzata solo da chi possiede un PIN dispositivo per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto e francamente non sappiamo se possa essere considerata ancora valida riferendosi ad una prestazione di sostegno del reddito diversa dall’ASPI.
Nel dubbio consiglieremmo il sig. Rossi di utilizzare entrambi moduli sopra indicati.

E’ implicito che il cittadino potrà comunque saltare il primo passaggio (rivolgersi all’Istituto per sentirsi rispondere che deve inviare la dichiarazione) e inviare subito il modulo sr137; resta però consigliabile, date le numerose novità procedurali che negli ultimi periodi hanno interessato l’Istituto, un contatto preventivo per farsi confermare la giustezza della modalità operativa (senza voler parlare inoltre di interruzione della prescrizione…)
Una volta ricevuta questa dichiarazione l’INPS procederà in un paio di settimane con la disposizione del pagamento dell’ultima rata di prestazione a sostegno del reddito; nell’esempio sopra sviluppato sarà saldato quindi:

nel mese successivo a quello della dichiarazione per il periodo 13.5 – 11.6 =
 30 giorni

completando quindi il totale atteso dei 240 giorni di indennità (si ricorda che nei conteggi di tutte le prestazioni l’INPS considera sempre 1 mese = 30 giorni).

Ultima nota per evitare dubbi: dopo i primi sei mesi di erogazione, l’importo dell’assegno diminuisce all’85% del totale pagato nei mesi precedenti.

martedì 4 marzo 2014

ANCHE NEL 2014 LAVORO ACCESSORIO PER I PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

I titolari di indennità di sostegno del reddito  potranno cumulare fino al prossimo 31 dicembre 2014 le proprie indennità con i compensi derivanti da lavoro accessorio svolto presso più committenti per un massimo di 3000 euro netti.
L'Inps recupererà dalla contribuzione figurativa i versamenti fatti dai committenti per le prestazioni accessorie che non concorrono al cumulo reddituale e non incidono ai fini dell'irpef.
L'Istituto con la circolare n. 28/2014 aveva provveduto all'adeguamento dei compensi per lavoro accessorio sia lordi che netti con un aumento in percentuale di poco superiore all'1%. Tale aumento però non riguarda, al momento, il compenso dei titolari di sostegno del reddito, in quanto al momento dell'adeguamento la disposizione del presente articolo non era ancora in vigore.

martedì 11 febbraio 2014

AGGIORNAMENTO DEI MINIMALI GIORNALIERI DI RETRIBUZIONE PER IL 2014 E DEI VALORI PER IL CALCOLO DI TUTTE LE CONTRIBUZIONI DOVUTE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

L'Istituto ha pubblicato il 6 febbraio la circolare 20 per l'aggiornamento dei minimali giornalieri e dei valori necessari al corretto calcolo della contribuzione.

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere calcolata su imponibili giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare la retribuzione da considerare ai fini contributivi va determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori:

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld = € 500,88
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) = € 47,58

Rapporti di lavoro a tempo parziale:

€ 47,58 x 6 / 40 = € 7,14

Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva dell'1%:

Sull'eccedenza rispetto alla prima fascia di retribuzione pensionabile annua = € 46.031,00

Importo mensilizzato = € 3.836,00
(n.b.:ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione)

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile:

Massimale annuo della base contributiva = € 100.123,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa = € 5,29
Fringe benefit (tetto) = € 258,23
Indennità di trasferta intera Italia = € 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia = € 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia = € 15,49
Indennità di trasferta intera estero = € 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero = € 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero = € 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) = € 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) = € 4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto) = € 2.065,83

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria:

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria = € 2.082,08

INPS - Circolare 20/2014

venerdì 31 gennaio 2014

NUOVA CIRCOLARE INPS SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI 2014 DEI DATORI DI LAVORO

Con la Circolare n. 15 del 29.1.2014 l'Istituto ha fornito un riepilogo delle disposizioni in vigore nel 2014 e relative alla contribuzione ed alla materia del sostegno alla occupazione, applicabili ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

INPS - Circolare n. 15 del 29.1.2014

mercoledì 22 gennaio 2014

INPS: 4^ EMISSIONE CONTRIBUTI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2013

Con il messaggio 801 del 15.1.2014 la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha avvisato gli iscritti in corso d’anno alla Gestione Artigiani e Commercianti che, come previsto nella circolare 24 dell’8 febbraio 2013, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

La lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013 è reperibile nella sezione comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale.

Entro il 17 febbraio 2014 dovranno essere versati i contributi relativi:
- al quarto trimestre 2013 in riferimento al minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti.
- il primo e secondo acconto 2013, in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e contestualmente, le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti.

Alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2014 dovranno poi essere corrisposte rispettivamente la seconda, la terza e la quarta rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.

Per quanto riguarda le aliquote e la base imponibile dei contributi in oggetto si rinvia alla circolare n.24 dell’ 8 febbraio 2013.

INPS - Messaggio 801 del 15.1.2014


lunedì 23 dicembre 2013

INPS: INCENTIVO PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE E BENEFICIARI DELL’ASPI

L'INPS, con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce le disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

INPS - Circolare 175/2013

LAVORO ACCESSORIO. NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI INIZIO ATTIVITÀ

(INPS - Circolare 177 del 19.12.2013)

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono che i committenti, prima dell'inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

Finora l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a mezzo fax o tramite il sito INAIL.

Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all’INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale.

Al fine di razionalizzare e uniformare l’adempimento è stato previsto che, a partire dal 15 gennaio 2014, tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazione siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

L'INPS trasmetterà poi in tempo reale all'INAIL le comunicazioni ricevute.

La procedura informatica già disponibile sul portale del sito INPS è accessibile dal sito dell’Istituto tramite i seguenti percorsi alternativi:
- Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS;
- Per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce “Attivazione voucher INPS”.

Al fine di consentire un graduale accesso all’utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell’utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi INPS, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito INAIL.