(Fabio Celvini - giugno 2013)
Il
Codice civile introduce nel nostro ordinamento la fattispecie in
esame inserendola nell’ambito della disciplina del lavoro
subordinato.
Il contratto di apprendistato tuttavia, avendo una causa
mista – scambio tra prestazione lavoro da un lato e scambio tra
attività lavorativa e formazione professionale dall’altro – può
a ragione ritenersi caratterizzato da importanti caratteristiche di
specialità.
Il
Codice civile con gli articoli 2131 e 2132 introduce i primi elementi
fondanti, ovvero che la retribuzione dell’apprendista non può
assumere la forma del salario a cottimo in virtù del fatto che
l’attività dell’apprendista all’interno dell’azienda deve
avere contenuti formativi e non meramente produttivi, e che il datore
di lavoro ha l’obbligo di permettere all’apprendista di formarsi
e deve destinarlo solo ad attività attinenti alla specialità
professionale per cui sta effettuando il tirocinio. L’art. 2134
stabilisce infine che laddove non derogata da norme specifiche,
all’apprendistato deve applicarsi la disciplina del lavoro
subordinato.
Il
testo unico dell’apprendistato – D.Lgs 167/2011 – che ha
riassunto e riformato la normativa precedente - definisce
l’apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.
Le tre
tipologie previste sono:
- Apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale con cui possono essere
assunti i giovani tra i 15 ed i 25 ani di età. Esso può essere
utilizzato anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
la sua durata è in funzione della qualifica o del diploma da
conseguire con il massimo di tre anni (quattro per artigianato).
- Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere che è finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali ed
è destinato ai giovani tra i 18 ed i 29 anni di età
- Apprendistato di
alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento di un diploma
di scuola secondaria superiore o universitario e per lo svolgimento
del praticantato per l’accesso alle professioni è destinato ai
giovani tra i 18 ed i 29 anni di età.
I
soggetti che possono essere assunti con il contratto di apprendistato
professionalizzante – definito anche contratto di mestiere – sia
nel settore privato che in quello pubblico, sono i giovani di età
compresa tra i 18 ed i 29 anni. E’ tuttavia ammesso l’accesso
all’apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo
anno per i giovani già in possesso di una qualifica professionale.
Lo scopo del contratto è consentire il raggiungimento di una
qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione
di competenze tecniche e professionali di base.
Gli
accordi interconfederali e la contrattazione collettiva stabiliscono,
anche in base all’età dell’apprendista e del tipo di
qualificazione da conseguire, la durata e la modalità di erogazione
della formazione nonché la durata del contratto, che non può
comunque essere inferiore a sei mesi (con l’eccezione di
determinati casi di lavoro avente carattere di stagionalità) e
superiore a tre anni (cinque per i profili caratterizzanti la figura
dell’artigiano).
Per
quanto riguarda la formazione, il datore di lavoro o la persona
qualificata da lui delegata, devono provvedere a fornire
all’apprendista la formazione secondo il programma e la modalità
di attuazione previste. Le attività formativa e le competenze
acquisite dall’apprendista devono essere registrate sul Libretto
formativo del cittadino. In attesa che venga definito il modello del
Libretto formativo, tale attività non è soggetta a particolari
vincoli formali, ma è sufficiente che il datore di lavoro provveda a
redigere ed aggiornare un documento in forma libera.
Qualora
il datore di lavoro si renda colpevole della mancata attività di
formazione o di un grave inadempimento dell’obbligo formativo dovrà
corrispondere all’istituto previdenziale la differenza tra la minor
contribuzione pagata e quella prevista per la qualifica da far
raggiungere all’apprendista, maggiorata del 100%. Resta esclusa
comunque la trasformazione del contratto in un normale rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
Il
contratto di apprendistato professionalizzante è regolato dai
seguenti principi generali:
Forma scritta del
contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale che
deve essere definito entro 30 giorni dall’assunzione; il
contratto dovrà inoltre riportare l’eventuale qualifica che verrà
acquisita al termine del percorso.
Divieto di
stabilire forme di compenso a cottimo.
Possibilità di
inquadrare l’apprendista fino a due livelli al di sotto di quello
spettante in base all’attività svolta da personale con la
qualifica corrispondente a quella al conseguimento della quale è
finalizzato l’apprendistato.
Divieto di
recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di apprendistato
in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Possibilità per
le parti di recedere, con preavviso decorrente dal termine del
periodo di formazione, dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato. Se nessuna della parti esercita la facoltà
di recesso il rapporto prosegue sotto forma di rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
In caso di
malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, superiore a trenta giorni, il periodo di apprendistato si
prolunga di tanti giorni quanti sono stati i giorni di assenza.
Il numero complessivo di apprendisti all’interno di una azienda
deve rispettare determinati limiti a seconda della dimensione
aziendale: nelle aziende con non più di 9 addetti il rapporto tra
apprendisti e maestranze specializzate non può superare il 100%; in
quelle con oltre 9 addetti il rapporto di 3 a 2 non può essere
superato. Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze
specializzate o ne ha in numero inferiore a tre non può assumere più
di tre apprendisti.
L’assunzione di apprendisti è soggetta alla cosi detta “clausola
di stabilità” : nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione deve
essersi verificata la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine
del periodo di apprendistato per almeno il 50% (30% per i 36 mesi
successivi alla entrata in vigore della L. 92/2012) degli
apprendisti, con esclusione dal computo dei rapporti cessati durante
il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta
causa. In assenza di tale situazione il datore di lavoro può
assumere un solo apprendista; quelli assunti in violazione sono
considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La tutela assicurativa e previdenziale degli apprendisti prevede
l’applicazione delle seguenti forme:
assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
assicurazione
contro le malattie
assicurazione
invalidità e vecchiaia
maternità
assegni familiari
assicurazione sociale per l’impiego
L’assunzione dell’apprendista comporta per il datore di lavoro e
per l’apprendista stesso una ridotta contribuzione previdenziale e
assicurativa. L’apprendista versa contributi pari al 5,84% della
retribuzione lorda. Per i datori di lavoro con organico superiore a 9
addetti l’aliquota è fissata nella misura del 10%; le imprese con
organico fino a 9 addetti sono soggette all’aliquota del 1,5% per
il primo anno di assunzione, 3% per il secondo e 10% per i seguenti.
Per gli apprendisti assunti tra il 2012 ed il 2016 opera uno sgravio
del 100% sui contributi dovuti.
Per effetto dell’estensione anche agli apprendisti dell’ASpI, sui
datori di lavoro grava un ulteriore contributo pari all’1,31% della
retribuzione imponibile.
Riferimenti Normativi