Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo regime forfetario che sostituirà il regime dei minimi previsto all'art. 27 del D.L. 98/2011.
All'interno della Legge di stabilità 2015 tuttavia è prevista espressamente una "clausola di salvaguardia" con la quale chi al 31 dicembre 2014 è in regime dei minimi potrà proseguire la sua permanenza in tale regime fino al termine del quinto anno fiscale dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età.
In questo periodo di transizione i due regimi fiscali semplificati coesisteranno e chi, appartenente al regime dei minimi, lo vorrà potrà transitare nel nuovo regime forfetario.
Ogni analisi di convenienza tra i due regimi deve essere valutata in base alle numerose variabili in gioco, come ad esempio il possesso di altri redditi, la posizione previdenziale, il valore dei beni strumentali, l'essere in fase di start up o meno.
In ogni caso sembra però potersi affermare che nella maggior parte dei casi e nel medio periodo il regime dei minimi sia maggiormente conveniente per il contribuente rispetto al nuovo regime forfetario.
Infatti l'aliquota di prelievo fiscale del 5% rispetto al 15% del nuovo sistema e soprattutto la possibilità che i soggetti in regime dei minimi possano chiudere i conti annuali in pareggio o anche in perdita fiscale rivestono notevole importanza nel formulare il giudizio di comparazione.
Solo nel caso di una start up che nei primi tre anni di attività riesca a contenere le spese entro valori molto bassi il sistema di calcolo della base imponibile previsto dal nuovo regime sarà più vantaggioso per il contribuente.
Infatti il reddito determinato forfettariamente in base ai coefficienti di redditività fissi previsti dalla normativa viene ridotto ad un terzo nel primo triennio di attività.
Ancora, per i soli esercenti di una attività di impresa, ma non per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, il particolare regime previdenziale permetterà di non applicare il minimale contributivo delle gestioni IVS di artigiani e commercianti.
Al di fuori del caso delle start up però il regime dei minimi risulta essere assai più vantaggioso; la forfetizzazione del reddito e l'aliquota triplicata dell'imposta sostitutiva penalizzeranno il contribuente.
Da tenere poi in conto anche i nuovi limiti del volume di affari che consentono l'adozione del nuovo regime sostitutivo speciale, più bassi rispetto ai 30.000 euro annuali del regime dei minimi.
Rassegna delle principali notizie in materia di legislazione lavoristica, sociale e fiscale
martedì 30 dicembre 2014
lunedì 22 dicembre 2014
VARIA DA GENNAIO 2015 IL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, viene stabilito che dal prossimo 1 gennaio il tasso degli interessi legali ammonterà allo 0,50%.
Ciò, precisa l'INPS con Circolare 178/2014, avrà riflesso sia sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
giovedì 18 dicembre 2014
LE REGOLE PER LA CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287 (All.1), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.
Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata.
Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.
Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.
Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.
In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del restatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
- il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
- la sede INPS
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.Il prestatore/prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.
I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto.
Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
Le strutture già presenti in elenco per il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori due anni di sperimentazione (2014-2015), dovranno accedere alla procedura on line solo per manifestare la volontà di permanere nell’elenco. Le strutture non ancora iscritte, invece, dovranno presentare domanda on line, mediante PIN dispositivo (Circolare INPS n.50 del 15 marzo
2011).
Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>avvisi e concorsi>avvisi.
Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2015.
L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.
Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS alla struttura scelta fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell’invio della richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale INPS territorialmente competente.
Nella richiesta dovranno essere riportati:
- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015…);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico.
La domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato.
Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato.
L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda.
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.
Come già precedentemente precisato, il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro.
A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La madre beneficiaria che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher ritirati e non utilizzati. Diversamente la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i mesi di congedo parentale a cui aveva rinunciato in cambio del beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
L’Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287 (All.1), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.
Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata.
Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.
Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.
Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.
In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del restatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
- il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
- la sede INPS
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.Il prestatore/prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.
I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto.
Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
Le strutture già presenti in elenco per il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori due anni di sperimentazione (2014-2015), dovranno accedere alla procedura on line solo per manifestare la volontà di permanere nell’elenco. Le strutture non ancora iscritte, invece, dovranno presentare domanda on line, mediante PIN dispositivo (Circolare INPS n.50 del 15 marzo
2011).
Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>avvisi e concorsi>avvisi.
Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2015.
L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.
Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS alla struttura scelta fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell’invio della richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale INPS territorialmente competente.
Nella richiesta dovranno essere riportati:
- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015…);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico.
La domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato.
Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato.
L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda.
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.
Come già precedentemente precisato, il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro.
A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La madre beneficiaria che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher ritirati e non utilizzati. Diversamente la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i mesi di congedo parentale a cui aveva rinunciato in cambio del beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
L’Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
martedì 9 dicembre 2014
IL “JOBS ACT” PUNTO PER PUNTO
Dopo l’approvazione in Senato del 3 dicembre il “jobs acts” assume il suo carattere definitivo.
In attesa della emanazione dei decreti attuativi, che regoleranno specificamente la riforma, riportiamo di seguito i punti chiave della normativa.
In attesa della emanazione dei decreti attuativi, che regoleranno specificamente la riforma, riportiamo di seguito i punti chiave della normativa.
Contratto a tutele crescenti: per le nuove assunzioni è previsto un contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti in base all’anzianità di servizio. Esso comporta l’esclusione del reintegro del lavoratore nel posto di lavoro per i licenziamenti economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto al reintegro ai licenziamenti nulli e discriminatori, oltre che a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Collaborazioni a progetto (Co.co.pro.): è previsto il progressivo superamento delle collaborazioni a progetto. Contratto a tutele crescenti, apprendistato e contratti a termine saranno le nuove forme prevalenti di contratto di lavoro.
Demansionamento: viene introdotta una nuova disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuate sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale. È possibile, dunque, individuare nuovi limiti alla modifica dell’inquadramento.
Collaborazioni a progetto (Co.co.pro.): è previsto il progressivo superamento delle collaborazioni a progetto. Contratto a tutele crescenti, apprendistato e contratti a termine saranno le nuove forme prevalenti di contratto di lavoro.
Demansionamento: viene introdotta una nuova disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuate sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale. È possibile, dunque, individuare nuovi limiti alla modifica dell’inquadramento.
Il contratto collettivo, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria può individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte dalla lettera della norma su citate.
Verifica a distanza: si apre all’uso delle telecamere o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro che oggi sono espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori, contemperando le esigenze produttive dell’impresa con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore.
Salario minimo: si introduce, in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nei settori che non sono regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Indennità di maternità: si prevede l’introduzione dell’indennità di maternità per tutte le donne lavoratrici e il diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all’assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A ciò si aggiunge la previsione di norme specifiche per favorire la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita familiare.
Cassa integrazione guadagni: l’accesso alla Cig viene subordinato all’esaurimento dell’utilizzo di contratti di solidarietà. Si punta, inoltre, alla riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie (ora all’1,9% della retribuzione) con la rimodulazione delle stesse tra i settori, in funzione dell’effettivo impiego.
Si dispone, infine, l’eliminazione del ricorso alla medesima per i dipendenti nel caso in cui l’attività aziendale (o una sua parte) venga cessata definitivamente e non esistano concrete possibilità di proseguimento .
Politiche attive: viene prevista l’istituzione un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome. L’Agenzia coordinerà le attività dei CPI (centri per l’impiego) e avrà competenza gestionale per l’erogazione dell’ASPI.
ASPI: è destinato a diventare ammortizzatore sociale universale e ad estendersi anche alle categorie oggi non tutelate, quali i co.co.pro., fino al loro esaurimento.
Verifica a distanza: si apre all’uso delle telecamere o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro che oggi sono espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori, contemperando le esigenze produttive dell’impresa con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore.
Salario minimo: si introduce, in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nei settori che non sono regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Indennità di maternità: si prevede l’introduzione dell’indennità di maternità per tutte le donne lavoratrici e il diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all’assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A ciò si aggiunge la previsione di norme specifiche per favorire la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita familiare.
Cassa integrazione guadagni: l’accesso alla Cig viene subordinato all’esaurimento dell’utilizzo di contratti di solidarietà. Si punta, inoltre, alla riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie (ora all’1,9% della retribuzione) con la rimodulazione delle stesse tra i settori, in funzione dell’effettivo impiego.
Si dispone, infine, l’eliminazione del ricorso alla medesima per i dipendenti nel caso in cui l’attività aziendale (o una sua parte) venga cessata definitivamente e non esistano concrete possibilità di proseguimento .
Politiche attive: viene prevista l’istituzione un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome. L’Agenzia coordinerà le attività dei CPI (centri per l’impiego) e avrà competenza gestionale per l’erogazione dell’ASPI.
ASPI: è destinato a diventare ammortizzatore sociale universale e ad estendersi anche alle categorie oggi non tutelate, quali i co.co.pro., fino al loro esaurimento.
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