venerdì 10 gennaio 2014

NUOVE MODALITA' PER I RIMBORSI DEI CREDITI IRPEF DI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

La legge di Stabilità 2014, al comma 586 e 587 dell’articolo unico, ha stabilito che dal 2014 non sarà più previsto il rimborso automatico in busta paga dei crediti fiscali per chi presenta un 730 che dà un risultato a proprio favore superiore a 4.000 €.

In questi casi l'Amministrazione Finanziaria opererà verifiche preventive approfondite, anche documentali, e analizzerà dettagliatamente gli sgravi per i carichi di famiglia, le detrazioni per oneri (spese mediche, erogazioni liberali, interessi passivi su mutui, etc.) e le eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.

Non sarà più quindi in questi casi il datore di lavoro a restituire le somme al contribuente iscrivendole in busta paga, ma l'onere ricadrà sull’Amministrazione Finanziaria, al pari di quanto già avviene con chi presenta il modello Unico-Persone Fisiche e opta per il rimborso diretto.

La novità entrerà in vigore da quest’anno, e quindi relativamente ai redditi prodotti nel 2013.

giovedì 9 gennaio 2014

CONTRIBUTO UNA TANTUM LICENZIAMENTO: AUMENTO DAL 1 GENNAIO 2014 DEL "TICKET" INPS RELATIVO AI LICENZIAMENTI

Il contributo massimo a carico dei datori di lavoro in caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, seguendo la rivalutazione del massimale ASpI del 1,1%, passa da 483,80 € a 489,12 € per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni).
Ne deriva che il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.467 €.

Il contributo una tantum è stato introdotto dalla L. 92/2012 all'art. 2, comma 31 e successivamente stabilito dalla legge di stabilità 2013 nella misura del 41% del massimale ASpI in ragione d'anno per un massimo di tre anni; esso è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, e quindi in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro produca in capo al lavoratore il diritto teorico al trattamento ASpI, indipendentemente dalla effettiva percezione della stessa.
Restano escluse le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
- risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015).

(fonte: ItaliaOggi del 6 gennaio 2014)

mercoledì 8 gennaio 2014

PUBBLICATI I NUOVI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO PER AUTOVETTURE E MOTOCICLI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 Dicembre 2013 sono state pubblicate le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall' Automobile Club Italia.
In base alla previsione dell'art. 51 comma 4 del D.P.R. 917/1986, la determinazione dell'entità del fringe benefit derivante dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e private da considerare come retribuzione imponibile avviene sulla base del valore corrispondente al 30% del'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desunto dalle predette tabelle ACI.

martedì 7 gennaio 2014

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: PROROGATO IL TERMINE PER LA SANATORIA DELLE POSIZIONI CARATTERIZZATE DAGLI ELEMENTI DELLA SUBORDINAZIONE

Con la Legge di Stabilità 2014 il Legislatore ha previsto ai commi 133 e 134 la proroga dei termini della sanatoria per gli associati in partecipazione.

Nel 2013, l’art. 7bis della legge 99/2013 aveva già introdotto la possibilità di operare la regolarizzazione degli associati in partecipazione in tutti quei casi in cui i rapporti, pur stipulati secondo le regole fissate dal codice civile tra gli articoli 2549 e 2555, presentavano, per il loro svolgimento, elementi tipici della subordinazione.
Tale sanatoria aveva una scadenza fissata al 30 settembre; i termini sono stati posticipati poichè i precedenti, molto stretti, non avevano permesso a molte imprese di sfruttare la possibilità offerta.
La procedura di regolarizzazione può quindi svolgersi con piena efficacia entro il 31 marzo 2014.
Entro il 31 luglio 2014 dovrà poi essere inviata all’INPS tutta la documentazione comprensiva, ovviamente, del pagamento dei contributi dovuto alla Gestione Separata, a titolo di sanatoria.

Di seguito si descrivono in breve i passaggi caratteristici della procedura:

1) accordo sindacale stipulato a livello locale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ove vengono individuati i lavoratori oggetto della possibile sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla stipula;

2) accordo individuale con i singoli lavoratori, con le procedure previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c., con il quale vengono sanate le eventuali pendenze economiche riferite agli intercorsi rapporti di lavoro;

3) assunzione dei singoli lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale: la norma impone un periodo minimo di divieto di licenziamento pari a sei mesi, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’assunzione può essere effettuata anche con rapporto di apprendistato, ricorrendone le condizioni soggettive legate all’età del lavoratore: in tal caso resta confermata la contribuzione di favore tipica dell’istituto per un triennio (quattro anni in caso di trasformazione del rapporto dopo la fine della fase formativa);

4) pagamento alle gestione separata dell’INPS di un contributo pari al 5% della quota a carico dell’associato per il periodo di rapporto in associazione trascorso e, in ogni caso, per non più di sei mesi.
Nel contratto di associazione in partecipazione la contribuzione pari al 27,72% di quanto erogato è al 55% a carico dell’associante ed al 45% a carico dell’associato.
La somma da versare per un massimo di sei mesi si presenta quindi conveniente, atteso che su un compenso di 1.000 euro, l’importo è pari a poco più di 37 euro;

5) il versamento della somma e la presentazione del resto della documentazione (accordo collettivo, accordi individuali, lettere di assunzione) va effettuato all’INPS unitamente alla istanza di stabilizzazione degli associati in partecipazione. Su questo punto si possono consultare sia la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 che il messaggio n. 20906 del 20 dicembre 2013.

L’apertura della procedura produce un effetto sospensivo sugli accertamenti ispettivi in corso, limitatamente ai rapporti dei lavoratori oggetto di sanatoria e la sua conclusione positiva determina l’archiviazione degli stessi e degli eventuali procedimenti giudiziari pendenti, non ancora passati in giudicato.

venerdì 3 gennaio 2014

AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO, RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI E LAVORO NERO

Il D.L. 145/2013 ha stabilito la nuova misura delle sanzioni amministrative applicabili nel caso della mancata osservanza delle normative in materia di durata dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, e nel caso di accertamento di lavoro irregolare.

Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1 del medesimo Decreto sono decuplicate. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4 comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.

L'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito dalla L. n. 73/2002) è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; 

L'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%.

Ministero del Lavoro - Circolare del 27.12.2013