Visualizzazione post con etichetta aspi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta aspi. Mostra tutti i post

venerdì 1 agosto 2014

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI: NIENTE ULTIMA RATA SENZA DICHIARAZIONE

Come noto l’ASPI è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricoli e viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Essa spetta in presenza di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, descritti chiaramente sulla seguente pagina del sito internet dell’ INPS Indennità di disoccupazione ASpI .


Sulla medesima pagina sono indicate le modalità per la presentazione della domanda, i termini di decorrenza della prestazione, cosa e quanto spetta e cosa succede nel caso il fruitore della prestazione trovi una nuova occupazione o avvii una attività autonoma durante il periodo di erogazione della prestazione.

Quello che invece non viene indicato è che l’ultima tranche di indennità non viene pagata automaticamente ma è necessario il compimento di una azione da parte dell’avente diritto, in assenza del quale resta sospeso il saldo del dovuto.
Un esempio.
Il sig. Rossi presenta, con le modalità previste, la domanda di erogazione della prestazione che gli viene riconosciuta per una durata di 8 mesi (30 giorni x 8 = 240 giorni) con decorrenza, poniamo, dal 11 ottobre 2013.
L’INPS effettua i seguenti pagamenti:

nel mese di ottobre per il periodo 11.10 – 15.10 = 5 giorni
nel mese di novembre per il periodo 16.10 – 31.10 = 16 giorni
nel mese di dicembre per il periodo 1.11 – 30.11 = 30 giorni
nel mese di gennaio per il periodo 1.12 – 31.12 = 30 giorni
nel mese di febbraio per il periodo 1.1 – 31.1 = 30 giorni
nel mese di marzo per il periodo 1.2 – 28.2 = 28 giorni
nel mese di aprile per il periodo 1.3 – 31.3 = 30 giorni
nel mese di maggio per il periodo 1.4 – 30.4 = 30 giorni
nel mese di giugno per il periodo 1.5 – 12.5 = 11 giorni

In totale quindi liquida con 9 pagamenti 210 giorni di ASPI a copertura di un periodo di 7 mesi.


Durante tale periodo il sig. Rossi non riceve alcuna comunicazione, e, a meno che non sia in grado di accedere con il PIN personale alla propria posizione previdenziale sul portale INPS, non può verificare i periodi di riferimento dei pagamenti.
Se, e non è detto che ciò succeda…, il sig. Rossi riesce a fare un po di conti e realizza che manca “qualcosa” per saldare quanto è suo diritto ricevere deve rivolgersi all’INPS, personalmente, con posta elettronica certificata o anche utilizzando il servizio INPSRisponde, e verrà informato, con sua sorpresa, che:


 “al termine del periodo indennizzabile per ottenere il pagamento dell’ultimo mese (30 giorni) della prestazione di ASPI è facoltà dell’utente compilare e presentare il modello ASPI-com sr137, per prevenire qualunque sospensione della sua prestazione, indicando che non si è mai rioccupato fino alla fine del periodo di disoccupazione. Tale circostanza potrà essere indicata nello spazio riservato alle comunicazioni generiche”

perché il citato modulo, utilizzato normalmente per comunicare la ripresa dell’attività lavorativa, non contiene, al momento, tra le voci da barrare quanto oggetto della dichiarazione.
Il portale INPS non prevede ancora la trasmissione telematica del modello sr137 e quindi questo dovrà essere stampato, compilato, firmato e consegnato all’INPS di persona o con PEC.
Sul portale è invece presente la procedura telematica di trasmissione del modello DS-56bis cod. SR04 che fa però riferimento non all’ASPI ma alla precedente Indennità di Disoccupazione e con il quale è possibile fare la dichiarazione di permanenza dello stato di disoccupazione; tale procedura può essere utilizzata solo da chi possiede un PIN dispositivo per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto e francamente non sappiamo se possa essere considerata ancora valida riferendosi ad una prestazione di sostegno del reddito diversa dall’ASPI.
Nel dubbio consiglieremmo il sig. Rossi di utilizzare entrambi moduli sopra indicati.

E’ implicito che il cittadino potrà comunque saltare il primo passaggio (rivolgersi all’Istituto per sentirsi rispondere che deve inviare la dichiarazione) e inviare subito il modulo sr137; resta però consigliabile, date le numerose novità procedurali che negli ultimi periodi hanno interessato l’Istituto, un contatto preventivo per farsi confermare la giustezza della modalità operativa (senza voler parlare inoltre di interruzione della prescrizione…)
Una volta ricevuta questa dichiarazione l’INPS procederà in un paio di settimane con la disposizione del pagamento dell’ultima rata di prestazione a sostegno del reddito; nell’esempio sopra sviluppato sarà saldato quindi:

nel mese successivo a quello della dichiarazione per il periodo 13.5 – 11.6 =
 30 giorni

completando quindi il totale atteso dei 240 giorni di indennità (si ricorda che nei conteggi di tutte le prestazioni l’INPS considera sempre 1 mese = 30 giorni).

Ultima nota per evitare dubbi: dopo i primi sei mesi di erogazione, l’importo dell’assegno diminuisce all’85% del totale pagato nei mesi precedenti.

giovedì 9 gennaio 2014

CONTRIBUTO UNA TANTUM LICENZIAMENTO: AUMENTO DAL 1 GENNAIO 2014 DEL "TICKET" INPS RELATIVO AI LICENZIAMENTI

Il contributo massimo a carico dei datori di lavoro in caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, seguendo la rivalutazione del massimale ASpI del 1,1%, passa da 483,80 € a 489,12 € per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni).
Ne deriva che il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.467 €.

Il contributo una tantum è stato introdotto dalla L. 92/2012 all'art. 2, comma 31 e successivamente stabilito dalla legge di stabilità 2013 nella misura del 41% del massimale ASpI in ragione d'anno per un massimo di tre anni; esso è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, e quindi in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro produca in capo al lavoratore il diritto teorico al trattamento ASpI, indipendentemente dalla effettiva percezione della stessa.
Restano escluse le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
- risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015).

(fonte: ItaliaOggi del 6 gennaio 2014)

lunedì 23 dicembre 2013

INPS: INCENTIVO PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE E BENEFICIARI DELL’ASPI

L'INPS, con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce le disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

INPS - Circolare 175/2013

giovedì 21 novembre 2013

ASPI: DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITA'

Presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità contestualmente alla domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI: rilascio servizi applicativi per cittadino e CPI e gestione domande di disoccupazione ASpI e miniASpI

INPS - Messaggio 18702 del 19.11.2013

martedì 29 ottobre 2013

ASPI E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

Dal dettato della citata normativa, può evincersi che le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, v. INPS circc. n. 97/2003, 142/2012, 44/2013, ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma 1 ed il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare.


Ministero del Lavoro - Interpello 29/2013

mercoledì 18 settembre 2013

LAVORO ACCESSORIO E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Fino al 31 dicembre 2013 (lettera a, comma 32, articolo 1 della Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46 bis della Legge 134/2012 - Decreto Sviluppo), le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3.000,00 netti ( 4.000 lordi) per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, A.S.p.I., Indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile) (INPS - circolare 17/2010).

La Circolare INPS n.17 del 3.2.2010