giovedì 23 gennaio 2014

INAIL: RINVIATO AL 16 MAGGIO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA ASSICURAZIONE INFORTUNI

Si riporta di seguito il testo del Comunicato stampa n. 20 del 22.1.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

"La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. Di conseguenza, l’Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all'aggiornamento dei software gestionali.
Al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato.
L'effetto positivo di tale differimento sui conti delle imprese è duplice: da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli successivi), dall'altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall'INAIL. Inoltre, il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi, aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato anche dai recenti dati sugli ordini industriali."


mercoledì 22 gennaio 2014

INPS: 4^ EMISSIONE CONTRIBUTI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2013

Con il messaggio 801 del 15.1.2014 la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha avvisato gli iscritti in corso d’anno alla Gestione Artigiani e Commercianti che, come previsto nella circolare 24 dell’8 febbraio 2013, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

La lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013 è reperibile nella sezione comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale.

Entro il 17 febbraio 2014 dovranno essere versati i contributi relativi:
- al quarto trimestre 2013 in riferimento al minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti.
- il primo e secondo acconto 2013, in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e contestualmente, le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti.

Alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2014 dovranno poi essere corrisposte rispettivamente la seconda, la terza e la quarta rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.

Per quanto riguarda le aliquote e la base imponibile dei contributi in oggetto si rinvia alla circolare n.24 dell’ 8 febbraio 2013.

INPS - Messaggio 801 del 15.1.2014


IL NUOVO CODICE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO

Il Ministro del Lavoro ha approvato il 15 gennaio 2014 il nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro.

Il suo contenuto prettamente tecnico definisce e specifica sia le regole procedimentali e di condotta sia quelle deontologiche che il personale ispettivo è tenuto ad applicare durante lo svolgimento della attività di vigilanza

Il dettato del Codice si uniforma alle numerose modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.

venerdì 17 gennaio 2014

IRRETROATTIVITA' DEL NUOVO ART.18 DELLA L. 300/1970

La L. 92/2012, tra le varie modifiche apportate a suo tempo a diversi istituti lavoristici, ha previsto che in taluni casi il reintegro del lavoratore licenziato venga sostituito da una forma di tutela indennitaria.

E' ad esempio il caso in cui il Giudice del lavoro accerti che il licenziamento si basi su fatti in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo (prevista una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) o, ancora, il caso di licenziamento che violi le disposizioni in tema di procedura conciliativa o procedura disciplinare o di assenza del requisito della motivazione (prevista una indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).

La Corte di Cassazione con sentenza 9 gennaio 2014, n. 301 ha chiarito che la disciplina del nuovo art.18 non può avere valore retroattivo, non applicandosi ai licenziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore delle riforma Fornero.

AGGIORNATO A DICEMBRE 2013 L'INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L’indice nazionale del costo vita del mese di dicembre 2013 è stato calcolato dall'Istat al 107,1. 
Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2012 da riconoscere ai dipendenti cessati nel periodo dal 15 dicembre 2013 al 14 gennaio 2014 risulta pari pertanto pari allo 1,922535 %. 

Segnaliamo al link seguente una tabella riepilogativa di tutti gli indici di rivalutazione dal 1996 ad oggi:

Tabella rivalutazioni TFR pubblicata sul sito di UI Prato