giovedì 25 settembre 2014

ASSENZE PER MALATTIA E RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO

E’ noto che, l'assenza per malattia dei dipendenti debba essere attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica.
L’art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico.

Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita.

Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

venerdì 1 agosto 2014

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI: NIENTE ULTIMA RATA SENZA DICHIARAZIONE

Come noto l’ASPI è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricoli e viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Essa spetta in presenza di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, descritti chiaramente sulla seguente pagina del sito internet dell’ INPS Indennità di disoccupazione ASpI .


Sulla medesima pagina sono indicate le modalità per la presentazione della domanda, i termini di decorrenza della prestazione, cosa e quanto spetta e cosa succede nel caso il fruitore della prestazione trovi una nuova occupazione o avvii una attività autonoma durante il periodo di erogazione della prestazione.

Quello che invece non viene indicato è che l’ultima tranche di indennità non viene pagata automaticamente ma è necessario il compimento di una azione da parte dell’avente diritto, in assenza del quale resta sospeso il saldo del dovuto.
Un esempio.
Il sig. Rossi presenta, con le modalità previste, la domanda di erogazione della prestazione che gli viene riconosciuta per una durata di 8 mesi (30 giorni x 8 = 240 giorni) con decorrenza, poniamo, dal 11 ottobre 2013.
L’INPS effettua i seguenti pagamenti:

nel mese di ottobre per il periodo 11.10 – 15.10 = 5 giorni
nel mese di novembre per il periodo 16.10 – 31.10 = 16 giorni
nel mese di dicembre per il periodo 1.11 – 30.11 = 30 giorni
nel mese di gennaio per il periodo 1.12 – 31.12 = 30 giorni
nel mese di febbraio per il periodo 1.1 – 31.1 = 30 giorni
nel mese di marzo per il periodo 1.2 – 28.2 = 28 giorni
nel mese di aprile per il periodo 1.3 – 31.3 = 30 giorni
nel mese di maggio per il periodo 1.4 – 30.4 = 30 giorni
nel mese di giugno per il periodo 1.5 – 12.5 = 11 giorni

In totale quindi liquida con 9 pagamenti 210 giorni di ASPI a copertura di un periodo di 7 mesi.


Durante tale periodo il sig. Rossi non riceve alcuna comunicazione, e, a meno che non sia in grado di accedere con il PIN personale alla propria posizione previdenziale sul portale INPS, non può verificare i periodi di riferimento dei pagamenti.
Se, e non è detto che ciò succeda…, il sig. Rossi riesce a fare un po di conti e realizza che manca “qualcosa” per saldare quanto è suo diritto ricevere deve rivolgersi all’INPS, personalmente, con posta elettronica certificata o anche utilizzando il servizio INPSRisponde, e verrà informato, con sua sorpresa, che:


 “al termine del periodo indennizzabile per ottenere il pagamento dell’ultimo mese (30 giorni) della prestazione di ASPI è facoltà dell’utente compilare e presentare il modello ASPI-com sr137, per prevenire qualunque sospensione della sua prestazione, indicando che non si è mai rioccupato fino alla fine del periodo di disoccupazione. Tale circostanza potrà essere indicata nello spazio riservato alle comunicazioni generiche”

perché il citato modulo, utilizzato normalmente per comunicare la ripresa dell’attività lavorativa, non contiene, al momento, tra le voci da barrare quanto oggetto della dichiarazione.
Il portale INPS non prevede ancora la trasmissione telematica del modello sr137 e quindi questo dovrà essere stampato, compilato, firmato e consegnato all’INPS di persona o con PEC.
Sul portale è invece presente la procedura telematica di trasmissione del modello DS-56bis cod. SR04 che fa però riferimento non all’ASPI ma alla precedente Indennità di Disoccupazione e con il quale è possibile fare la dichiarazione di permanenza dello stato di disoccupazione; tale procedura può essere utilizzata solo da chi possiede un PIN dispositivo per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto e francamente non sappiamo se possa essere considerata ancora valida riferendosi ad una prestazione di sostegno del reddito diversa dall’ASPI.
Nel dubbio consiglieremmo il sig. Rossi di utilizzare entrambi moduli sopra indicati.

E’ implicito che il cittadino potrà comunque saltare il primo passaggio (rivolgersi all’Istituto per sentirsi rispondere che deve inviare la dichiarazione) e inviare subito il modulo sr137; resta però consigliabile, date le numerose novità procedurali che negli ultimi periodi hanno interessato l’Istituto, un contatto preventivo per farsi confermare la giustezza della modalità operativa (senza voler parlare inoltre di interruzione della prescrizione…)
Una volta ricevuta questa dichiarazione l’INPS procederà in un paio di settimane con la disposizione del pagamento dell’ultima rata di prestazione a sostegno del reddito; nell’esempio sopra sviluppato sarà saldato quindi:

nel mese successivo a quello della dichiarazione per il periodo 13.5 – 11.6 =
 30 giorni

completando quindi il totale atteso dei 240 giorni di indennità (si ricorda che nei conteggi di tutte le prestazioni l’INPS considera sempre 1 mese = 30 giorni).

Ultima nota per evitare dubbi: dopo i primi sei mesi di erogazione, l’importo dell’assegno diminuisce all’85% del totale pagato nei mesi precedenti.

lunedì 21 luglio 2014

LICENZIAMENTO AD NUTUM PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DI UN PORTINAIO E AVVIO NUOVO RAPPORTO A TERMINE

Il caso in esame consiste nel verificare se un condominio o la proprietà di un fabbricato possa interrompere il rapporto di lavoro con un portiere attraverso un licenziamento ad nutum in occasione del compimento del 70esimo anno di età.

Prima dell’introduzione del D.L. n. 201 del 6.12.2011 Decreto Salva Italia, il lavoratore che avesse raggiunto l’età pensionabile poteva essere licenziato ad nutum. Una volta raggiunta dal lavoratore l’età anagrafica fissata dalla legge per l’ottenimento della pensione di vecchiaia, il datore di lavoro poteva licenziare il dipendente anche in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Ai sensi dell’art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011 , n. 214), le tutele previste a favore del lavoratore illegittimamente licenziato si applicano sino a che quest’ultimo non abbia compiuto 70 anni, anche quando abbia raggiunto l’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Tuttavia tale disposizione, si legge nel comma 4 dell'art. 4, è valida laddove sia applicabile l'art. 18 della L. 300/1970.
Per i datori di lavoro in regime di stabilità obbligatoria di cui all’art. 8, L. 604/1966 (dimensione occupazionale < 15 dipendenti), come sono da considerare un condominio o un proprietario di fabbricati, è quindi nostra opinione che, una volta raggiunti i requisiti pensionistici, e non l’età di 70 anni, da parte del lavoratore subordinato, il datore di lavoro possa liberamente recedere dal rapporto di lavoro attraverso un licenziamento ad nutum, dando il preavviso contrattualmente previsto.

Il medesimo Decreto Salva Italia a decorrere dal 1° gennaio 2012, stabilisce che possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:
1) i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2015 à 63 anni e 9 mesi
2) i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato di 3 mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita e potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

Si ritiene però opportuno riflettere e porre massima attenzione sul fatto che il datore di lavoro, per esercitare legittimamente la facoltà di recesso, debba avere conoscenza del raggiungimento da parte del dipendente del diritto alla prestazione pensionistica, cosa che lo mette senza dubbio in una posizione di impaccio gestionale, considerato che non può autonomamente accedere ai dati relativi all’anzianità contributiva maturata dal dipendente.
L'estratto contributivo del singolo lavoratore è considerato un'informazione riservata, del quale il datore di lavoro non può prendere cognizione senza il consenso del dipendente, né quest’ultimo è tenuto ad alcun obbligo di comunicazione circa il tempo di raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia.
Diviene pertanto difficile verificare l’effettivo raggiungimento dell’anzianità contributiva, verifica ancora più ardua nei casi di carriera lavorativa frammentata, se il lavoratore non abbia messo al corrente l’azienda della propria situazione previdenziale.

In assenza di specifiche indicazioni del CCNL applicato, la giurisprudenza ha più volte affermato che nel caso di licenziamento ad nutum per raggiunto limite dell’età pensionabile il periodo di preavviso debba decorrere da giorno in cui l’età viene compiuta.

Nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica non opera l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene invece nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2118 e 2119 c. c..
Con la conseguenza che sia nel caso di intimazione anticipata per iscritto della risoluzione del rapporto (normalmente in numero di mesi pari a quelli atti a far scadere il termine di preavviso in coincidenza con l’età pensionabile,comunicazione cui la giurisprudenza riconosce non tanto valore di preavviso ma mero atto idoneo a ricordare la scadenza al lavoratore) sia nel caso di mancata intimazione, compete al pensionando l’indennità sostitutiva del preavviso.

Pertanto il conseguimento da parte del lavoratore dell'età pensionabile, se abilita successivamente il datore di lavoro a procedere al licenziamento ad nutum, non esonera lo stesso dal concedere il preavviso di licenziamento e, in difetto della relativa intimazione, dal pagamento della indennità sostitutiva.

Nello specifico il contratto collettivo nazionale proprietari fabbricati prevede una durata del preavviso di licenziamento (portiere A4 con alloggio) pari a 3 mesi, decorrenti dall’1 o dal 16 di ogni mese.

Qualora la proprietà del fabbricato volesse instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato dovrà prendere in considerazione le novità recentemente introdotte su questa fattispecie contrattuale.

La Legge n. 78/2014 ha apportato una serie di modifiche relative agli aspetti più salienti del contratto a tempo determinato.
Una novità di primo piano è quella dell’eliminazione dell’obbligo di specificare la causale: il datore di lavoro, in virtù della nuova disciplina legislativa, non deve più indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che lo hanno indotto ad utilizzare la forma contrattuale a tempo determinato. Si parla, quindi, di contratto a-causale.

Il contratto di lavoro a termine a-causale, concluso tra un datore di lavoro ed un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, ha una durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe.

Tale contratto è prorogabile, con il consenso del lavoratore e nei limiti della durata massima prevista (36 mesi), fino a un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. La proroga, per la quale è necessaria la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato, senza l’onere, a carico del datore di lavoro, di fornire la prova della causale che giustifica la prosecuzione del rapporto.

Raggiunti i 36 mesi cumulativi di tutti i periodi di lavoro a termine, aventi ad oggetto mansioni equivalenti, il datore di lavoro ed il lavoratore che hanno stipulato il primo contratto a tempo determinato posso decidere di “legarsi” con un nuovo rapporto di lavoro. Il nuovo contratto di lavoro dovrà però essere stipulato presso la Direzione territoriale competente, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

E’ necessario, inoltre, che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali:
- intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi
- intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.

A ciascun datore di lavoro è consentito stipulare un numero complessivo di contratti a tempo determinato che non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato. I contratti collettivi nazionali hanno, comunque, la facoltà di individuare limiti quantitativi diversi per il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato (CCNL applicato prevede una quota massima del 10%).

La L. 92/2012 ha introdotto un aumento dell’aliquota contributiva pari all’1,4% per finanziare l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), che verrà restituita al datore di lavoro in caso di una successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato.




giovedì 26 giugno 2014

NON SOLO BUSTE PAGA

L’attività di consulenza del lavoro si svolge tradizionalmente a favore dei datori di lavoro, imprenditori o professionisti che siano, che intendono delegare la gestione dei rapporti con il loro personale subordinato e parasubordinato o con i loro collaboratori ad un Consulente esperto nella normativa lavoristica, previdenziale e fiscale.
Il mondo del lavoro, tuttavia, da alcuni anni si sta avviando verso un profondo processo di cambiamento dal quale deriva in primo luogo il venir meno degli schemi e delle certezze propri del passato e, conseguentemente, una continua revisione delle regole finalizzata ad adattare le normative ai nuovi contesti.

Il nostro Studio vuole, senza peraltro rinunciare alla tradizionale attività, seguire il cambiamento e rafforzare la sua attività in due ulteriori ambiti, la Consulenza del lavoro ai privati e la Consulenza tecnica agli Studi legali.


CONSULENZA DEL LAVORO AI PRIVATI

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sarà capitato a ogni lavoratore di porsi una delle seguenti domande:

- il mio inquadramento è consono alle mansioni esercitate?

- la mia retribuzione è allineata alle previsioni del contratto collettivo?

- come posso difendermi in caso di procedura disciplinare?

- sono davvero oggetto di mobbing?

- sono stato licenziato ingiustamente, che cosa posso fare?

Il servizio di consulenza ai privati ha lo scopo di avvicinare il Consulente del lavoro al Lavoratore e di supportarlo nell’affrontare i problemi che possono sorgere durante il ciclo di vita di un rapporto di lavoro.

Lo Studio fornisce assistenza qualificata, mettendosi a disposizione delle esigenze dei privati che riscontrano problemi in materia di lavoro.

La consulenza viene svolta nelle seguenti aree:

  • regolare costituzione del rapporto di lavoro

  • applicazione CCNL e differenze retributive
  • verifica e controllo regolarità buste paga
  • demansionamento e mobbing
  • procedure disciplinari
  • impugnazione licenziamento
  • dimissioni
  • assistenza per la stesura di accordi transattivi
  • assistenza davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro
  • dichiarazione dei redditi modello 730
  • assistenza per la stesura di curriculum
  • redazioni lettere o comunicazioni
  • tutela diritto alla maternità e paternità

Per fissare un appuntamento è sufficiente chiamare lo Studio.
Nel corso dell'incontro sarà necessario esaminare tutta la documentazione inerente il rapporto di lavoro, come ad esempio il contratto di lavoro o la lettera di assunzione, le buste paga, le contestazioni disciplinari, la lettera di licenziamento etc..
Per questo motivo è consigliabile procurarsi una copia di tutti i documenti utili all'approfondimento del caso. Sarà inoltre indispensabile munirsi di una copia della propria carta di identità e codice fiscale.


CONSULENZA TECNICA A STUDI LEGALI

Lo Studio fornisce assistenza tecnica agli Studi legali che debbano affrontare contenziosi in materia di lavoro ed abbiano la necessità di verificare o predisporre conteggi, relazioni tecniche, o determinare differenze retributive sulla base di quanto disciplinato dalla legislazione lavoristica e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Approfondiamo con lo Studio legale, ed eventualmente anche con il suo cliente,  la problematica che forma oggetto di contenzioso ed individuiamo le precise richieste della controparte. Contestualmente raccogliamo tutta la documentazione utile allo svolgimento delle attività e definiamo i tempi del suo completamento.

Al termine della attività viene presentata allo Studio legale una relazione tecnica corredata di conteggi di dettaglio.

mercoledì 21 maggio 2014

ACCONTO IMU 2014: LE NUOVE DISPOSIZIONI

Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’IMU.

Dal 2014 l’IMU è divenuta la componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale - che si compone di IMU, TASI e TARI -  dovuta dal possessore di immobili; l’istituzione della IUC tuttavia ha lasciato invariata la disciplina dell’IMU.
Diverse sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014: in particolare dal periodo di imposta 2014 sono esentati dal suo pagamento gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di lusso).
Si ricorda che per il 2013 le rate erano state semplicemente abolite.
Presupposto dell’IMU è dunque il possesso dell’immobile.

Viene prevista espressamente l’esclusione per:
- abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (al massimo una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7
- fabbricati costruiti o ristrutturati e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e se non locati
- fabbricati rurali strumentali.

Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e le loro pertinenze sono soggette ad IMU e godono di una detrazione di 200 € che il singolo comune può variare in aumento fino all’eventuale azzeramento dell’imposta.
Non è più prevista l’ulteriore detrazione di 50 € per ciascun figlio minore di anni 26 convivente.

Vi sono poi alcune situazioni che prevedono l’assimilazione all’abitazione principale, stabilite dalla legge o deliberate dai singoli comuni.
È assimilato all’abitazione principale, per legge, l’immobile:

  1. appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
  3. assegnato all’ex coniuge (casa coniugale) a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio
  4. non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia militari, dipendente delle Forze di polizia civili, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
È assimilato all’abitazione principale, se deliberato dal Comune, l’immobile:

  1. posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, purchè non locato, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, purchè non locato
  2. concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale.
L’assimilazione opera alternativamente:
- per la sola quota di rendita fino a € 500;

- se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE ≤ € 15.000 annui;
e si applica limitatamente ad un solo immobile.
La base imponibile IMU è pari al valore dell’immobile calcolato applicando alla rendita catastale risultante all’inizio del periodo d’imposta i moltiplicatori stabiliti in relazione a ciascuna categoria catastale:


La base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica il c.d. criterio contabile. In tal caso il valore è pari all’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con Decreto Ministeriale.

Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i limiti indicati di seguito:


Le delibere comunali, affinchè abbiano efficacia per l’anno in corso, devono essere pubblicate entro il 28.10 sul sito www.finanze.it.

L’IMU è versata generalmente in due rate:

- ACCONTO entro il 16.6. Ai fini dell’acconto l’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; pertanto non ha rilevanza la delibera pubblicata per l’anno in corso prima del 16.6. L’acconto è generalmente pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
- SALDO entro il 16.12. Si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul predetto sito entro il 28.10; in mancanza si utilizzano le aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.
È prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione il 16.6 applicando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso. Tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni fino ad ottobre.
Il versamento è effettuato con il mod. F24 utilizzando i codici elencati di seguito:


Nel mod. F24, l’IMU è indicata con arrotondamento all’euro.

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.