martedì 4 marzo 2014

ANCHE NEL 2014 LAVORO ACCESSORIO PER I PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

I titolari di indennità di sostegno del reddito  potranno cumulare fino al prossimo 31 dicembre 2014 le proprie indennità con i compensi derivanti da lavoro accessorio svolto presso più committenti per un massimo di 3000 euro netti.
L'Inps recupererà dalla contribuzione figurativa i versamenti fatti dai committenti per le prestazioni accessorie che non concorrono al cumulo reddituale e non incidono ai fini dell'irpef.
L'Istituto con la circolare n. 28/2014 aveva provveduto all'adeguamento dei compensi per lavoro accessorio sia lordi che netti con un aumento in percentuale di poco superiore all'1%. Tale aumento però non riguarda, al momento, il compenso dei titolari di sostegno del reddito, in quanto al momento dell'adeguamento la disposizione del presente articolo non era ancora in vigore.

giovedì 27 febbraio 2014

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

I contribuenti IVA, salvo alcune eccezioni, entro il 28 febbraio, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno 2013.
La comunicazione viene utilizzata dall' Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva riguarda tutti i titolari di partita Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.
Il modello di comunicazione annuale Iva deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
La presentazione telematica può avvenire direttamente a cura del contribuente o tramite intermediari abilitati.
La prova della presentazione della comunicazione dati Iva è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento.
L’ attestazione viene trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Normativa e prassi (dal sito www.agenziaentrate.gov.it)

INDICE RIVALUTAZIONE TFR A GENNAIO 2014

L’indice nazionale del costo vita del mese di gennaio 2014 è stato calcolato dall'Istat al 107,3. 
Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2013 da riconoscere ai dipendenti cessati nel periodo dal 15 gennaio 2014 al 14 febbraio 2014 risulta pari pertanto pari allo 0,265056 %




giovedì 20 febbraio 2014

L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: REQUISITI OGGETTIVI, OBBLIGHI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, FORMATIVI E AGEVOLAZIONI SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO

(Fabio Celvini - giugno 2013)

Il Codice civile introduce nel nostro ordinamento la fattispecie in esame inserendola nell’ambito della disciplina del lavoro subordinato.
Il contratto di apprendistato tuttavia, avendo una causa mista – scambio tra prestazione lavoro da un lato e scambio tra attività lavorativa e formazione professionale dall’altro – può a ragione ritenersi caratterizzato da importanti caratteristiche di specialità.
Il Codice civile con gli articoli 2131 e 2132 introduce i primi elementi fondanti, ovvero che la retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo in virtù del fatto che l’attività dell’apprendista all’interno dell’azienda deve avere contenuti formativi e non meramente produttivi, e che il datore di lavoro ha l’obbligo di permettere all’apprendista di formarsi e deve destinarlo solo ad attività attinenti alla specialità professionale per cui sta effettuando il tirocinio. L’art. 2134 stabilisce infine che laddove non derogata da norme specifiche, all’apprendistato deve applicarsi la disciplina del lavoro subordinato.
Il testo unico dell’apprendistato – D.Lgs 167/2011 – che ha riassunto e riformato la normativa precedente - definisce l’apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.
Le tre tipologie previste sono:
  1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale con cui possono essere assunti i giovani tra i 15 ed i 25 ani di età. Esso può essere utilizzato anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e la sua durata è in funzione della qualifica o del diploma da conseguire con il massimo di tre anni (quattro per artigianato).
  2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali ed è destinato ai giovani tra i 18 ed i 29 anni di età
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o universitario e per lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni è destinato ai giovani tra i 18 ed i 29 anni di età.
I soggetti che possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante – definito anche contratto di mestiere – sia nel settore privato che in quello pubblico, sono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. E’ tuttavia ammesso l’accesso all’apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo anno per i giovani già in possesso di una qualifica professionale. Lo scopo del contratto è consentire il raggiungimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze tecniche e professionali di base.
Gli accordi interconfederali e la contrattazione collettiva stabiliscono, anche in base all’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e la modalità di erogazione della formazione nonché la durata del contratto, che non può comunque essere inferiore a sei mesi (con l’eccezione di determinati casi di lavoro avente carattere di stagionalità) e superiore a tre anni (cinque per i profili caratterizzanti la figura dell’artigiano).
Per quanto riguarda la formazione, il datore di lavoro o la persona qualificata da lui delegata, devono provvedere a fornire all’apprendista la formazione secondo il programma e la modalità di attuazione previste. Le attività formativa e le competenze acquisite dall’apprendista devono essere registrate sul Libretto formativo del cittadino. In attesa che venga definito il modello del Libretto formativo, tale attività non è soggetta a particolari vincoli formali, ma è sufficiente che il datore di lavoro provveda a redigere ed aggiornare un documento in forma libera.
Qualora il datore di lavoro si renda colpevole della mancata attività di formazione o di un grave inadempimento dell’obbligo formativo dovrà corrispondere all’istituto previdenziale la differenza tra la minor contribuzione pagata e quella prevista per la qualifica da far raggiungere all’apprendista, maggiorata del 100%. Resta esclusa comunque la trasformazione del contratto in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolato dai seguenti principi generali:
  • Forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale che deve essere definito entro 30 giorni dall’assunzione; il contratto dovrà inoltre riportare l’eventuale qualifica che verrà acquisita al termine del percorso.
  • Divieto di stabilire forme di compenso a cottimo.
  • Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli al di sotto di quello spettante in base all’attività svolta da personale con la qualifica corrispondente a quella al conseguimento della quale è finalizzato l’apprendistato.
  • Divieto di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di apprendistato in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
  • Possibilità per le parti di recedere, con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Se nessuna della parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue sotto forma di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, il periodo di apprendistato si prolunga di tanti giorni quanti sono stati i giorni di assenza.
Il numero complessivo di apprendisti all’interno di una azienda deve rispettare determinati limiti a seconda della dimensione aziendale: nelle aziende con non più di 9 addetti il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate non può superare il 100%; in quelle con oltre 9 addetti il rapporto di 3 a 2 non può essere superato. Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze specializzate o ne ha in numero inferiore a tre non può assumere più di tre apprendisti.
L’assunzione di apprendisti è soggetta alla cosi detta “clausola di stabilità” : nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione deve essersi verificata la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato per almeno il 50% (30% per i 36 mesi successivi alla entrata in vigore della L. 92/2012) degli apprendisti, con esclusione dal computo dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. In assenza di tale situazione il datore di lavoro può assumere un solo apprendista; quelli assunti in violazione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La tutela assicurativa e previdenziale degli apprendisti prevede l’applicazione delle seguenti forme:
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • assicurazione contro le malattie
  • assicurazione invalidità e vecchiaia
  • maternità
  • assegni familiari
  • assicurazione sociale per l’impiego
L’assunzione dell’apprendista comporta per il datore di lavoro e per l’apprendista stesso una ridotta contribuzione previdenziale e assicurativa. L’apprendista versa contributi pari al 5,84% della retribuzione lorda. Per i datori di lavoro con organico superiore a 9 addetti l’aliquota è fissata nella misura del 10%; le imprese con organico fino a 9 addetti sono soggette all’aliquota del 1,5% per il primo anno di assunzione, 3% per il secondo e 10% per i seguenti. Per gli apprendisti assunti tra il 2012 ed il 2016 opera uno sgravio del 100% sui contributi dovuti.
Per effetto dell’estensione anche agli apprendisti dell’ASpI, sui datori di lavoro grava un ulteriore contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile.

Riferimenti Normativi
  • Codice civile art. 2130 / 2134
  • D.Lgs 167/2011
  • D.Lgs 273/2003
  • L. 92/2012

mercoledì 19 febbraio 2014

COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'INAIL informa con la circolare n.11 del 10.2.2014, che dal prossimo 15 febbraio le comunicazioni dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - i c.d. RLS -  dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto.

La comunicazione dovrà essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

La procedura "comunicazione dei nominativi Rls" consente di effettuare la prima 
comunicazione e le variazioni a seguito di nuove nomine o designazioni. 

Nella circolare sopra citata vengono descritte anche le modalità con cui  effettuare la denuncia nominativa dei soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani di cui all’art. 23 del Testo unico 1124/1965 e le comunicazioni relative ai Rls e Dna soci a mezzo con posta elettronica certificata, ammesse solo in caso di eccezionali e comprovati problemi tecnici al sistema informatico.

Il Contact center multicanale fornirà tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde 803.164  oppure attraverso il numero 06 164164.

INAIL - Circolare n.11 del 10.2.2014