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martedì 4 marzo 2014

ANCHE NEL 2014 LAVORO ACCESSORIO PER I PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

I titolari di indennità di sostegno del reddito  potranno cumulare fino al prossimo 31 dicembre 2014 le proprie indennità con i compensi derivanti da lavoro accessorio svolto presso più committenti per un massimo di 3000 euro netti.
L'Inps recupererà dalla contribuzione figurativa i versamenti fatti dai committenti per le prestazioni accessorie che non concorrono al cumulo reddituale e non incidono ai fini dell'irpef.
L'Istituto con la circolare n. 28/2014 aveva provveduto all'adeguamento dei compensi per lavoro accessorio sia lordi che netti con un aumento in percentuale di poco superiore all'1%. Tale aumento però non riguarda, al momento, il compenso dei titolari di sostegno del reddito, in quanto al momento dell'adeguamento la disposizione del presente articolo non era ancora in vigore.

venerdì 3 gennaio 2014

LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) PRESTATO DA PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Sembra opportuno richiamare l'attenzione dei lettori sul fatto che al momento non risulta prorogata la possibilità per i titolari di indennità di sostegno del reddito di poter fornire la propria attività nel 2014 attraverso il lavoro accessorio, nei limiti dei 3.000 euro netti, interamente cumulabili con il trattamento integrativo.

Fino al 31 dicembre 2013, in base alla previsione della lettera a, comma 32, articolo 1 della Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46 bis della Legge 134/2012 - Decreto Sviluppo, le prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3.000,00 netti per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, A.S.p.I., Indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile).


lunedì 23 dicembre 2013

LAVORO ACCESSORIO. NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI INIZIO ATTIVITÀ

(INPS - Circolare 177 del 19.12.2013)

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono che i committenti, prima dell'inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

Finora l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a mezzo fax o tramite il sito INAIL.

Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all’INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale.

Al fine di razionalizzare e uniformare l’adempimento è stato previsto che, a partire dal 15 gennaio 2014, tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazione siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

L'INPS trasmetterà poi in tempo reale all'INAIL le comunicazioni ricevute.

La procedura informatica già disponibile sul portale del sito INPS è accessibile dal sito dell’Istituto tramite i seguenti percorsi alternativi:
- Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS;
- Per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce “Attivazione voucher INPS”.

Al fine di consentire un graduale accesso all’utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell’utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi INPS, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito INAIL.

mercoledì 18 settembre 2013

LAVORO ACCESSORIO E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Fino al 31 dicembre 2013 (lettera a, comma 32, articolo 1 della Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46 bis della Legge 134/2012 - Decreto Sviluppo), le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3.000,00 netti ( 4.000 lordi) per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, A.S.p.I., Indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile) (INPS - circolare 17/2010).

La Circolare INPS n.17 del 3.2.2010