mercoledì 12 novembre 2014

UN DIPENDENTE IN MALATTIA USA LA MOTO? PER LA CASSAZIONE PUÒ ESSERE LICENZIATO

Il dipendente in malattia non può andare in giro in moto.
E se lo fa è giusto licenziarlo perché dimostra "scarsa attenzione alla propria salute", anche se la sua malattia non impedisce, in teoria, di adoperare un mezzo a due ruote.


Con una sentenza che ha ribaltato la decisione dei giudici di merito , la Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro, una Casa di cura, che aveva licenziato un medico dipendente part-time, che durante un periodo di malattia usava la moto per andare prima al mare e poi a dirigere un altro Centro sanitario privato.

Il medico motociclista era in malattia per una artrosi dell'anca ed è stato licenziato perché la casa di cura dove prestava servizio gli aveva contestato che il suo comportamento "comprometteva la guarigione" e dunque causava un danno all'azienda.
Al contrario, il dipendente sosteneva che i bagni di mare erano finalizzati al recupero funzionale, tesi sostanzialmente condivisa dalla Corte d'Appello.
I giudici avevano ammesso che effettivamente andare a fare un bagno non fosse "in contrasto con gli obblighi di cura e riposo in modo da compromettere la guarigione".

Di diverso avviso i giudici della sezione lavoro della Cassazione che, con la sentenza 9474, hanno annullato con rinvio la decisione di secondo grado.
Il nuovo processo che risolverà la questione dovrà però tenere conto delle osservazioni della Suprema Corte.
Se è vero che in assoluto non si può sostenere che un bagno in mare comprometta la guarigione di un'artrosi all'anca, ha riconosciuto la Cassazione, e che in astratto non può essere contestato il secondo lavoro ad un dipendente part-time, nel caso concreto le cose vanno valutate diversamente.
Anzitutto, dice la Corte, il fatto che il medico in malattia continuasse a lavorare per un'altra azienda dimostra che "lo stato di malattia non è assoluto" e pertanto "l'espletamento di un'altra attività costituisce violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona fede".
Per non parlare poi degli spostamenti con la moto: un comportamento che "denota una scarsa attenzione ai doveri di cura" e che di fatto ritarda la guarigione.

martedì 11 novembre 2014

SMARTPHONE AZIENDALI E LOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI: IL GARANTE PRIVACY ESPRIME IL SUO PARERE

A seguito della presentazione di istanza di verifica preliminare da parte di due società telefoniche, il Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 395 del 3 novembre 2014, ha precisato che è ammesso l’utilizzo dei dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori.
L’importante è che i dipendenti siano ben informati sulle caratteristiche dell’applicazione e sui trattamenti di dati effettuati dalle società.


A tutela della riservatezza dei dipendenti l'Autorità ha prescritto l'adozione di una serie di accorgimenti e di stringenti misure di sicurezza.
Lo smartphone per le proprie caratteristiche è destinato a "seguire" la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare, quindi, rischi specifici per la libertà (es. di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente.
Per questo motivo, le società, che si sono anche impegnate a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali, dovranno adottare specifiche misure volte a garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dalla app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l'accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico.

Garante per la protezione dei dati personali - Newsletter n. 395 del 3 novembre 2014

giovedì 2 ottobre 2014

FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE INPS: UN NUOVO CONTRIBUTO A CARICO DI LAVORATORI E AZIENDE

La Circolare INPS 100 del 2.9.2014 stabilisce che dal mese di settembre 2014 si comincerà a pagare il contributo sul Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni. Tale situazione riguarda le imprese con oltre 15 dipendenti.
Il contributo ammonta ad un complessivo 0,50% della retribuzione imponibile e sarà a carico sia dell’azienda che del lavoratore.

L'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

In pratica il Fondo di solidarietà residuale è stato introdotto per i dipendenti delle aziende che non sono coperte dalla Cassa (come ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti) come strumento di tutela in caso di sospensione dell'attività lavorativa, prevista tuttavia per una durata più breve di quella della CIG, tre mesi, prorogabili in via eccezionale fino a 9.

Questo fondo che andrà a sostituire le prestazione erogate con la Cassa integrazione in deroga (per la quale, in via di eliminazione a fine 2016, non sono previsti contributi da aziende e lavoratori) si finanzia con un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Il contributo avrebbe dovuto essere versato dall'inizio del 2014 ma le modalità di versamento sono state precisate solo recentemente.
Sulla busta paga di questo mese dovrebbero quindi essere trattenuti gli arretrati da gennaio 2014, mese da cui decorre l’obbligo contributivo.

L’INPS ha comunicato con Messaggio n. 6897 dell’8.9.2014 che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

E' previsto inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.


giovedì 25 settembre 2014

ASSENZE PER MALATTIA E RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO

E’ noto che, l'assenza per malattia dei dipendenti debba essere attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica.
L’art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico.

Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente - che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto - abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita.

Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

venerdì 1 agosto 2014

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI: NIENTE ULTIMA RATA SENZA DICHIARAZIONE

Come noto l’ASPI è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricoli e viene erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Essa spetta in presenza di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, descritti chiaramente sulla seguente pagina del sito internet dell’ INPS Indennità di disoccupazione ASpI .


Sulla medesima pagina sono indicate le modalità per la presentazione della domanda, i termini di decorrenza della prestazione, cosa e quanto spetta e cosa succede nel caso il fruitore della prestazione trovi una nuova occupazione o avvii una attività autonoma durante il periodo di erogazione della prestazione.

Quello che invece non viene indicato è che l’ultima tranche di indennità non viene pagata automaticamente ma è necessario il compimento di una azione da parte dell’avente diritto, in assenza del quale resta sospeso il saldo del dovuto.
Un esempio.
Il sig. Rossi presenta, con le modalità previste, la domanda di erogazione della prestazione che gli viene riconosciuta per una durata di 8 mesi (30 giorni x 8 = 240 giorni) con decorrenza, poniamo, dal 11 ottobre 2013.
L’INPS effettua i seguenti pagamenti:

nel mese di ottobre per il periodo 11.10 – 15.10 = 5 giorni
nel mese di novembre per il periodo 16.10 – 31.10 = 16 giorni
nel mese di dicembre per il periodo 1.11 – 30.11 = 30 giorni
nel mese di gennaio per il periodo 1.12 – 31.12 = 30 giorni
nel mese di febbraio per il periodo 1.1 – 31.1 = 30 giorni
nel mese di marzo per il periodo 1.2 – 28.2 = 28 giorni
nel mese di aprile per il periodo 1.3 – 31.3 = 30 giorni
nel mese di maggio per il periodo 1.4 – 30.4 = 30 giorni
nel mese di giugno per il periodo 1.5 – 12.5 = 11 giorni

In totale quindi liquida con 9 pagamenti 210 giorni di ASPI a copertura di un periodo di 7 mesi.


Durante tale periodo il sig. Rossi non riceve alcuna comunicazione, e, a meno che non sia in grado di accedere con il PIN personale alla propria posizione previdenziale sul portale INPS, non può verificare i periodi di riferimento dei pagamenti.
Se, e non è detto che ciò succeda…, il sig. Rossi riesce a fare un po di conti e realizza che manca “qualcosa” per saldare quanto è suo diritto ricevere deve rivolgersi all’INPS, personalmente, con posta elettronica certificata o anche utilizzando il servizio INPSRisponde, e verrà informato, con sua sorpresa, che:


 “al termine del periodo indennizzabile per ottenere il pagamento dell’ultimo mese (30 giorni) della prestazione di ASPI è facoltà dell’utente compilare e presentare il modello ASPI-com sr137, per prevenire qualunque sospensione della sua prestazione, indicando che non si è mai rioccupato fino alla fine del periodo di disoccupazione. Tale circostanza potrà essere indicata nello spazio riservato alle comunicazioni generiche”

perché il citato modulo, utilizzato normalmente per comunicare la ripresa dell’attività lavorativa, non contiene, al momento, tra le voci da barrare quanto oggetto della dichiarazione.
Il portale INPS non prevede ancora la trasmissione telematica del modello sr137 e quindi questo dovrà essere stampato, compilato, firmato e consegnato all’INPS di persona o con PEC.
Sul portale è invece presente la procedura telematica di trasmissione del modello DS-56bis cod. SR04 che fa però riferimento non all’ASPI ma alla precedente Indennità di Disoccupazione e con il quale è possibile fare la dichiarazione di permanenza dello stato di disoccupazione; tale procedura può essere utilizzata solo da chi possiede un PIN dispositivo per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto e francamente non sappiamo se possa essere considerata ancora valida riferendosi ad una prestazione di sostegno del reddito diversa dall’ASPI.
Nel dubbio consiglieremmo il sig. Rossi di utilizzare entrambi moduli sopra indicati.

E’ implicito che il cittadino potrà comunque saltare il primo passaggio (rivolgersi all’Istituto per sentirsi rispondere che deve inviare la dichiarazione) e inviare subito il modulo sr137; resta però consigliabile, date le numerose novità procedurali che negli ultimi periodi hanno interessato l’Istituto, un contatto preventivo per farsi confermare la giustezza della modalità operativa (senza voler parlare inoltre di interruzione della prescrizione…)
Una volta ricevuta questa dichiarazione l’INPS procederà in un paio di settimane con la disposizione del pagamento dell’ultima rata di prestazione a sostegno del reddito; nell’esempio sopra sviluppato sarà saldato quindi:

nel mese successivo a quello della dichiarazione per il periodo 13.5 – 11.6 =
 30 giorni

completando quindi il totale atteso dei 240 giorni di indennità (si ricorda che nei conteggi di tutte le prestazioni l’INPS considera sempre 1 mese = 30 giorni).

Ultima nota per evitare dubbi: dopo i primi sei mesi di erogazione, l’importo dell’assegno diminuisce all’85% del totale pagato nei mesi precedenti.