venerdì 31 gennaio 2014

NUOVA CIRCOLARE INPS SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI 2014 DEI DATORI DI LAVORO

Con la Circolare n. 15 del 29.1.2014 l'Istituto ha fornito un riepilogo delle disposizioni in vigore nel 2014 e relative alla contribuzione ed alla materia del sostegno alla occupazione, applicabili ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

INPS - Circolare n. 15 del 29.1.2014

venerdì 24 gennaio 2014

LA SANATORIA DI EQUITALIA NON COMPRENDE I CONTRIBUTI RICHIESTI DA INPS E INAIL

L’operazione sanatoria per le cartelle di Equitalia riguarderà non solo i tributi erariali ma anche tributi come il bollo dell’auto e le multe per la violazione del codice della strada. Sono esclusi, invece, i debiti Inps e Inail. 
La scadenza è fissata per il 28 febbraio, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità.

I contribuenti morosi hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

Possono essere regolarizzate le imposte erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le tasse come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.

Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).


giovedì 23 gennaio 2014

INAIL: RINVIATO AL 16 MAGGIO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA ASSICURAZIONE INFORTUNI

Si riporta di seguito il testo del Comunicato stampa n. 20 del 22.1.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

"La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. Di conseguenza, l’Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all'aggiornamento dei software gestionali.
Al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato.
L'effetto positivo di tale differimento sui conti delle imprese è duplice: da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli successivi), dall'altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall'INAIL. Inoltre, il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi, aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato anche dai recenti dati sugli ordini industriali."


mercoledì 22 gennaio 2014

INPS: 4^ EMISSIONE CONTRIBUTI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2013

Con il messaggio 801 del 15.1.2014 la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha avvisato gli iscritti in corso d’anno alla Gestione Artigiani e Commercianti che, come previsto nella circolare 24 dell’8 febbraio 2013, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

La lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013 è reperibile nella sezione comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale.

Entro il 17 febbraio 2014 dovranno essere versati i contributi relativi:
- al quarto trimestre 2013 in riferimento al minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti.
- il primo e secondo acconto 2013, in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e contestualmente, le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti.

Alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2014 dovranno poi essere corrisposte rispettivamente la seconda, la terza e la quarta rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.

Per quanto riguarda le aliquote e la base imponibile dei contributi in oggetto si rinvia alla circolare n.24 dell’ 8 febbraio 2013.

INPS - Messaggio 801 del 15.1.2014


IL NUOVO CODICE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO

Il Ministro del Lavoro ha approvato il 15 gennaio 2014 il nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro.

Il suo contenuto prettamente tecnico definisce e specifica sia le regole procedimentali e di condotta sia quelle deontologiche che il personale ispettivo è tenuto ad applicare durante lo svolgimento della attività di vigilanza

Il dettato del Codice si uniforma alle numerose modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.

venerdì 17 gennaio 2014

IRRETROATTIVITA' DEL NUOVO ART.18 DELLA L. 300/1970

La L. 92/2012, tra le varie modifiche apportate a suo tempo a diversi istituti lavoristici, ha previsto che in taluni casi il reintegro del lavoratore licenziato venga sostituito da una forma di tutela indennitaria.

E' ad esempio il caso in cui il Giudice del lavoro accerti che il licenziamento si basi su fatti in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo (prevista una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) o, ancora, il caso di licenziamento che violi le disposizioni in tema di procedura conciliativa o procedura disciplinare o di assenza del requisito della motivazione (prevista una indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).

La Corte di Cassazione con sentenza 9 gennaio 2014, n. 301 ha chiarito che la disciplina del nuovo art.18 non può avere valore retroattivo, non applicandosi ai licenziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore delle riforma Fornero.

AGGIORNATO A DICEMBRE 2013 L'INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L’indice nazionale del costo vita del mese di dicembre 2013 è stato calcolato dall'Istat al 107,1. 
Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2012 da riconoscere ai dipendenti cessati nel periodo dal 15 dicembre 2013 al 14 gennaio 2014 risulta pari pertanto pari allo 1,922535 %. 

Segnaliamo al link seguente una tabella riepilogativa di tutti gli indici di rivalutazione dal 1996 ad oggi:

Tabella rivalutazioni TFR pubblicata sul sito di UI Prato

venerdì 10 gennaio 2014

NUOVE MODALITA' PER I RIMBORSI DEI CREDITI IRPEF DI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

La legge di Stabilità 2014, al comma 586 e 587 dell’articolo unico, ha stabilito che dal 2014 non sarà più previsto il rimborso automatico in busta paga dei crediti fiscali per chi presenta un 730 che dà un risultato a proprio favore superiore a 4.000 €.

In questi casi l'Amministrazione Finanziaria opererà verifiche preventive approfondite, anche documentali, e analizzerà dettagliatamente gli sgravi per i carichi di famiglia, le detrazioni per oneri (spese mediche, erogazioni liberali, interessi passivi su mutui, etc.) e le eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.

Non sarà più quindi in questi casi il datore di lavoro a restituire le somme al contribuente iscrivendole in busta paga, ma l'onere ricadrà sull’Amministrazione Finanziaria, al pari di quanto già avviene con chi presenta il modello Unico-Persone Fisiche e opta per il rimborso diretto.

La novità entrerà in vigore da quest’anno, e quindi relativamente ai redditi prodotti nel 2013.

giovedì 9 gennaio 2014

CONTRIBUTO UNA TANTUM LICENZIAMENTO: AUMENTO DAL 1 GENNAIO 2014 DEL "TICKET" INPS RELATIVO AI LICENZIAMENTI

Il contributo massimo a carico dei datori di lavoro in caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, seguendo la rivalutazione del massimale ASpI del 1,1%, passa da 483,80 € a 489,12 € per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni).
Ne deriva che il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.467 €.

Il contributo una tantum è stato introdotto dalla L. 92/2012 all'art. 2, comma 31 e successivamente stabilito dalla legge di stabilità 2013 nella misura del 41% del massimale ASpI in ragione d'anno per un massimo di tre anni; esso è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, e quindi in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro produca in capo al lavoratore il diritto teorico al trattamento ASpI, indipendentemente dalla effettiva percezione della stessa.
Restano escluse le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
- risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (questa esclusione vale fino al 31 dicembre 2015).

(fonte: ItaliaOggi del 6 gennaio 2014)

mercoledì 8 gennaio 2014

PUBBLICATI I NUOVI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO PER AUTOVETTURE E MOTOCICLI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 Dicembre 2013 sono state pubblicate le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall' Automobile Club Italia.
In base alla previsione dell'art. 51 comma 4 del D.P.R. 917/1986, la determinazione dell'entità del fringe benefit derivante dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e private da considerare come retribuzione imponibile avviene sulla base del valore corrispondente al 30% del'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desunto dalle predette tabelle ACI.

martedì 7 gennaio 2014

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: PROROGATO IL TERMINE PER LA SANATORIA DELLE POSIZIONI CARATTERIZZATE DAGLI ELEMENTI DELLA SUBORDINAZIONE

Con la Legge di Stabilità 2014 il Legislatore ha previsto ai commi 133 e 134 la proroga dei termini della sanatoria per gli associati in partecipazione.

Nel 2013, l’art. 7bis della legge 99/2013 aveva già introdotto la possibilità di operare la regolarizzazione degli associati in partecipazione in tutti quei casi in cui i rapporti, pur stipulati secondo le regole fissate dal codice civile tra gli articoli 2549 e 2555, presentavano, per il loro svolgimento, elementi tipici della subordinazione.
Tale sanatoria aveva una scadenza fissata al 30 settembre; i termini sono stati posticipati poichè i precedenti, molto stretti, non avevano permesso a molte imprese di sfruttare la possibilità offerta.
La procedura di regolarizzazione può quindi svolgersi con piena efficacia entro il 31 marzo 2014.
Entro il 31 luglio 2014 dovrà poi essere inviata all’INPS tutta la documentazione comprensiva, ovviamente, del pagamento dei contributi dovuto alla Gestione Separata, a titolo di sanatoria.

Di seguito si descrivono in breve i passaggi caratteristici della procedura:

1) accordo sindacale stipulato a livello locale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ove vengono individuati i lavoratori oggetto della possibile sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla stipula;

2) accordo individuale con i singoli lavoratori, con le procedure previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c., con il quale vengono sanate le eventuali pendenze economiche riferite agli intercorsi rapporti di lavoro;

3) assunzione dei singoli lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale: la norma impone un periodo minimo di divieto di licenziamento pari a sei mesi, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’assunzione può essere effettuata anche con rapporto di apprendistato, ricorrendone le condizioni soggettive legate all’età del lavoratore: in tal caso resta confermata la contribuzione di favore tipica dell’istituto per un triennio (quattro anni in caso di trasformazione del rapporto dopo la fine della fase formativa);

4) pagamento alle gestione separata dell’INPS di un contributo pari al 5% della quota a carico dell’associato per il periodo di rapporto in associazione trascorso e, in ogni caso, per non più di sei mesi.
Nel contratto di associazione in partecipazione la contribuzione pari al 27,72% di quanto erogato è al 55% a carico dell’associante ed al 45% a carico dell’associato.
La somma da versare per un massimo di sei mesi si presenta quindi conveniente, atteso che su un compenso di 1.000 euro, l’importo è pari a poco più di 37 euro;

5) il versamento della somma e la presentazione del resto della documentazione (accordo collettivo, accordi individuali, lettere di assunzione) va effettuato all’INPS unitamente alla istanza di stabilizzazione degli associati in partecipazione. Su questo punto si possono consultare sia la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 che il messaggio n. 20906 del 20 dicembre 2013.

L’apertura della procedura produce un effetto sospensivo sugli accertamenti ispettivi in corso, limitatamente ai rapporti dei lavoratori oggetto di sanatoria e la sua conclusione positiva determina l’archiviazione degli stessi e degli eventuali procedimenti giudiziari pendenti, non ancora passati in giudicato.

venerdì 3 gennaio 2014

AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO, RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI E LAVORO NERO

Il D.L. 145/2013 ha stabilito la nuova misura delle sanzioni amministrative applicabili nel caso della mancata osservanza delle normative in materia di durata dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, e nel caso di accertamento di lavoro irregolare.

Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1 del medesimo Decreto sono decuplicate. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4 comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.

L'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito dalla L. n. 73/2002) è aumentato del 30%Inoltre, in tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; 

L'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%.

Ministero del Lavoro - Circolare del 27.12.2013

LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) PRESTATO DA PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Sembra opportuno richiamare l'attenzione dei lettori sul fatto che al momento non risulta prorogata la possibilità per i titolari di indennità di sostegno del reddito di poter fornire la propria attività nel 2014 attraverso il lavoro accessorio, nei limiti dei 3.000 euro netti, interamente cumulabili con il trattamento integrativo.

Fino al 31 dicembre 2013, in base alla previsione della lettera a, comma 32, articolo 1 della Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46 bis della Legge 134/2012 - Decreto Sviluppo, le prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3.000,00 netti per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, A.S.p.I., Indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile).


giovedì 2 gennaio 2014

LEGGE STABILITA' 2014: I PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

La L. 147/2013 – Legge di stabilità 2014 –contiene alcuni provvedimenti da cui deduciamo l’intenzione del legislatore a incentivare maggiormente la stabilizzazione dei rapporti di lavoro caratterizzati da precarietà.

DEDUZIONE IRAP
Il comma 132 prevede che le imprese che incrementano la base occupazionale, rispetto all’anno precedente, con assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 2014, ad una particolare deduzione sulla base imponibile IRAP.
L’importo deducibile, nel limite massimo di 15.000 euro a persona, spetta per l’anno di assunzione e per i due anni successivi.
Nel calcolo della entità numerica del personale va computato anche il numero di quello delle società collegate o controllate ex art. 2359 c.c
Il risparmio effettivo sull’IRAP è pari a 585 euro per tre anni.

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI CONTRATTI A TERMINE
Il comma 135 interviene invece sul recupero della contribuzione aggiuntiva prevista dalla L. 92/2012 per i contratti a tempo determinato.
Tale norma infatti istituì, con alcune eccezioni (contratti a carattere sostitutivo, stagionali, apprendistato - che, peraltro, fatta salvo l’apprendistato in cicli stagionali del settore del turismo, è un contratto a tempo indeterminato - e di quelli nei quali parte del rapporto è una Pubblica Amministrazione), un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato, pari all’1,40%, destinato a finanziare l’AspI.
L’art. 2, comma 30, in particolare aveva previsto che in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potesse recuperare gli ultimi sei mesi di contribuzione aggiuntiva.
Ora, in caso di trasformazione, il datore di lavoro potrà recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.
La disciplina introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate nell’arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in  vigore la vecchia disposizione.
E’, in ogni caso, auspicabile a riguardo di quest'ultima osservazione, un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

CONTINUITA’ DI SERVIZIO NEI CALL CENTER
La disposizione del comma 22 è destinata a quelle aziende che gestiscono call center e che hanno stabilizzato i lavoratori usufruendo della procedura prevista dall’art. 1, comma 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006 e che sono ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
Per l’anno 2014 viene riconosciuto un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione imponibile previdenziale mensile  per ciascun lavoratore stabilizzato per un massimo di 12 mesi. L’incentivo, usufruibile attraverso conguaglio, ha un limite di 200 euro al mese per ogni dipendente interessato, mentre per l’azienda non può superare i 3 milioni di euro e il 33% dei contributi pagati nel periodo successivo al 1° gennaio 2014.
Le modalità attuative saranno stabilite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con Decreto ministeriale concertato tra il Dicastero del Lavoro e quello dell’ Economia, previo interpello degli organi comunitari per verificare la compatibilità con le disposizioni europee sugli aiuti di Stato.