La L. 147/2013 – Legge di
stabilità 2014 –contiene alcuni provvedimenti da cui deduciamo l’intenzione del
legislatore a incentivare maggiormente la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro caratterizzati da precarietà.
DEDUZIONE IRAP
Il comma 132 prevede che le imprese che incrementano la base occupazionale, rispetto
all’anno precedente, con assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto, a
partire dal 1° gennaio 2014, ad una particolare deduzione sulla base imponibile
IRAP.
L’importo deducibile, nel
limite massimo di 15.000 euro a persona, spetta per l’anno di assunzione e per
i due anni successivi.
Nel calcolo della entità
numerica del personale va computato anche il numero di quello delle società collegate o controllate ex
art. 2359 c.c
Il risparmio effettivo sull’IRAP è pari a 585 euro per tre anni.
TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DEI CONTRATTI A TERMINE
Il comma 135 interviene
invece sul recupero della contribuzione aggiuntiva prevista dalla L. 92/2012
per i contratti a tempo determinato.
Tale norma infatti istituì, con alcune eccezioni (contratti a carattere sostitutivo, stagionali,
apprendistato - che, peraltro, fatta salvo l’apprendistato in cicli stagionali
del settore del turismo, è un contratto a tempo indeterminato - e di quelli nei
quali parte del rapporto è una Pubblica Amministrazione), un contributo
aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato, pari all’1,40%, destinato a finanziare
l’AspI.
L’art. 2, comma 30, in
particolare aveva previsto che in caso di trasformazione del rapporto da tempo
determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potesse recuperare gli
ultimi sei mesi di contribuzione aggiuntiva.
Ora, in caso di
trasformazione, il datore di lavoro potrà recuperare tutta la contribuzione
aggiuntiva (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.
La disciplina introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate
nell’arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in vigore la vecchia disposizione.
E’, in ogni
caso, auspicabile a riguardo di quest'ultima osservazione, un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e
dell’INPS.
CONTINUITA’ DI SERVIZIO NEI
CALL CENTER
La disposizione del comma 22
è destinata a quelle aziende che gestiscono call center e che hanno
stabilizzato i lavoratori usufruendo della procedura prevista dall’art. 1,
comma 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006 e che sono ancora in forza alla
data del 31 dicembre 2013.
Per l’anno 2014 viene riconosciuto
un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione imponibile previdenziale mensile per ciascun lavoratore stabilizzato per un
massimo di 12 mesi. L’incentivo, usufruibile attraverso conguaglio, ha un
limite di 200 euro al mese per ogni dipendente interessato, mentre per
l’azienda non può superare i 3 milioni di euro e il 33% dei contributi pagati
nel periodo successivo al 1° gennaio 2014.
Le
modalità attuative saranno stabilite entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge con Decreto ministeriale concertato tra il Dicastero del
Lavoro e quello dell’ Economia, previo interpello degli organi comunitari per
verificare la compatibilità con le disposizioni europee sugli aiuti di Stato.